Stipendi leggeri per i segretari

Fonte: Italia Oggi

L’abolizione del divieto di reformatio in peius per il trattamento economico dei pubblici dipendenti, introdotto dalla legge di stabilità 2014, colpisce anche la platea dei segretari comunali e provinciali, i quali non potranno più mantenere la retribuzione di posizione della propria fascia professionale nel caso in cui esercitino la propria funzione in un ente locale appartenente a una classe inferiore. È quanto mette nero su bianco la nota del mininterno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali – n.3636/2014, in risposta a numerosi chiarimenti pervenuti in relazione alle disposizioni introdotte dallo scorso Capodanno dall’articolo 1, comma 458 della legge n.147/2013. Come noto, la predetta norma ha sancito l’espressa abrogazione dell’articolo 202 del Testo Unico sul pubblico impiego 10/1/1957, n.3 e dell’articolo 3, comma 57 della legge n.537/1993. Queste ultime, disposizioni di carattere generale che sancivano il divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Da questa abrogazione, rileva la nota del Viminale, non è escluso l’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, soprattutto per quanto riguarda il segretario nominato presso sedi di segreteria di enti che appartengono a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione. In pratica, i segretari comunali e provinciali sono suddivisi in tre fasce professionali (A,B,C), cui corrispondono distinti trattamenti economici in base alla tipologia di ente presso cui ricoprono la funzione. Sul presupposto che il trattamento economico del segretario sia più elevato in relazione all’avanzamento di carriera e al servizio presso enti più popolosi, l’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari, con deliberazione n.275/2001, vigendo il principio del divieto di reformatio in peius, aveva disposto che il segretario mantenesse la retribuzione di posizione nel caso in cui lo stesso venisse nominato presso un ente appartenente a una fascia inferiore rispetto a quella della sua iscrizione. Adesso, con l’abrogazione del divieto, non sarà più così. Il Viminale, infatti, ha ritenuto che le disposizioni espresse nella citata deliberazione dell’ex Agenzia autonoma siano ormai superate e non applicabili a partire dal 1° gennaio.

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