Statali e appalti: le novità del decreto sulla Pubblica amministrazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Abolizione del trattenimento in servizio, risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata e divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza.

Sono alcune delle novità contenute nel Dl 90/14 – convertito in legge la scorsa settimana – per migliorare l’efficienza nella Pa e negli uffici giudiziari, innestandosi peraltro su altre novità degli ultimi anni (si veda a pagina 32). Nel pubblico impiego il lavoratore deve lasciare il posto a 65 anni se a tale età ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (si veda il Sole 24 Ore dell’8 agosto). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). In funzione di quale requisito risulterà prima perfezionato il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza che l’interessato possa chiedere di proseguire il rapporto di lavoro per un altro biennio.

L’articolo 16 della riforma Amato (Dlgs 503/92) aveva introdotto tale facoltà per posticipare il pensionamento e rinviare la relativa spesa. Nel corso degli anni diversi interventi normativi sono stati, però, attuati sull’articolo 16. In principio, se il dipendente ne chiedeva l’applicazione, la concessione da parte dell’ente era obbligatoria, mentre successivamente (dal 31 maggio 2010) fu previsto che se l’ente concedeva il trattenimento, esso costituiva nuova assunzione.
I trattenimenti già in essere cesseranno la loro efficacia dal 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. Per il comparto scuola, stante la specificità del settore e per salvaguardare la continuità didattica, i trattenimenti cesseranno, tuttavia, il prossimo 31 agosto. La norma generale trova poi una limitazione per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Per costoro, se hanno i requisiti, il trattenimento potrà arrivare fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza naturale, se prevista in data anteriore.

Il nuovo decreto ha eliminato il riferimento temporale per quanto riguarda le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche amministrazioni nei confronti del proprio personale in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. Prima della riforma gli enti avrebbero potuto esercitare la risoluzione fino al 31 dicembre 2014. Le Pa, con decisione motivata e con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, possono – a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato come disciplinato dal decreto Salva Italia (Dl 201/11) – risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui dovessero operare le penalità (1%-2% sulle quote retributive) per pensionamenti con età inferiori a 62 anni, gli enti dovranno attendere il raggiungimento di tale età o comunque un periodo sufficiente a far sì che le decurtazioni non trovino più applicazione. Salvi dalla risoluzione in parola sono il personale di magistratura, i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, mentre troverà applicazione ai dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima del 65º anno di età.

Stretta anche al conferimento degli incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall’Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni in parola e degli enti e società da esse controllati. Salvi i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa. Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014).

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