Risarcimento del danno al dipendente da stress forzato (straining) anche in assenza di mobbing

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici di legittimità concordano nel ritenere che qualora non possa ravvisarsi il fenomeno del mobbing, la cui qualificazione giuridica è particolarmente difficile da provare, nondimeno in presenza di un fatto tipico di stress forzato, deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico con un obiettivo discriminatorio, possa essere risarcito il dipendente in presenza di tale condotta che è stata qualificata con il nome tecnico di “training”. Si ricordi come, al fine di poter individuare il mobbing, i giudici di legittimità (ex multis Cass., Sez. Lav., sentenza 15 febbraio 2016, n. 2920) hanno indicato i seguenti presupposti necessari:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

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