Riordino di Monti bocciato senza appello

Fonte: Italia Oggi

Bocciato senza appello il riordino delle province, da parte della sentenza della Corte costituzionale 19 luglio 2013, n. 220. La Consulta ha depositato ieri la sentenza, preannunciata nei giorni scorsi, che ha accolto i ricorsi di varie regioni contro le norme contenute nel dl 201/2011, convertito in legge 214/2011 e nel dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, che avevano rivisto in modo molto pervasivo il sistema delle province, riducendone a 51 la quantità e sopprimendo molte delle funzioni fondamentali provinciali. Le motivazioni della sentenza evidenziano in maniera molto netta le clamorose violazioni alla Costituzione poste in essere dal governo Monti, nel suo tentativo di riordino delle province. L’elemento di maggiore criticità è determinato dall’utilizzo della decretazione d’urgenza. La Consulta nota che l’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione porta a ritenere che l’intelaiatura dell’ordinamento degli enti locali, per sua natura è disciplinata «da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali e istituzionali di lungo periodo». Trattandosi di norme ordinamentali, esse «non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare» negli stretti vincoli della decretazione d’urgenza, che vanno limitati a «interventi specifici e puntuali», resi necessari e improcrastinabili dall’insorgere di «casi straordinari di necessità e d’urgenza». La sentenza spiega che col decreto legge si può incidere sulle singole funzioni degli enti locali o su aspetti della legislazione elettorale o sulla composizione degli organi di governo. Ma non certo determinare la trasformazione per decreto-legge dell’intera disciplina ordinamentale: gli enti locali sono previsti e garantiti dalla Costituzione: risulta dunque, «incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale» un intervento mediante decretazione d’urgenza come quello previsto dalle manovre del governo Monti che si sono rivelate «una trasformazione radicale dell’intero sistema» che per quanto frutto di un dibattito aperto da tempo circa l’opportunità della sopravvivenza delle province, «certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d’urgenza». In secondo luogo, la sentenza osserva che la legittimazione straordinaria all’emanazione dei decreti legge deriva dalla loro finalità a dare «risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate» con «misure di immediata applicazione». Nel caso di specie, la necessità dell’immediata applicazione delle norme era smentita dallo stesso impianto normativo, per due ragioni. In primo luogo, perché il riordino delle province era subordinato ad una serie di provvedimenti attuativi, diluiti nel tempo; e, inoltre, perché l’articolo 1, comma 115, della legge 228/2012 ha confermato l’assenza di ogni urgenza con il rinvio di un anno dell’applicabilità della riforma. In secondo luogo, per la clamorosa circostanza che il riordino delle province, pur essendo stato inserito in leggi finalizzate al contenimento della spesa pubblica, è stato disposto «senza peraltro che i perseguiti risparmi di spesa siano, allo stato, concretamente valutabili né quantificabili, seppur in via approssimativa». Infine, la Consulta ha evidenziato la plateale violazione del procedimento di modifica degli assetti delle province imposto dall’articolo 133 della Costituzione. La sentenza, comunque, precisa che la Consulta non ha inteso entrare nel merito delle scelte compiute dal legislatore, né che vada intesa nel senso che per il riordino delle province sia necessaria comunque una legge costituzionale, indispensabile solo per la loro soppressione.

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