Revisori, regole verso il traguardo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dopo mesi di stand by si delineano le nuove regole operative per i revisori legali. E ieri &egrave; ripartito il confronto tra ministeri della Giustizia e dell&rsquo;Economia e Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti per dare attuazione a problematiche operative importanti tra cui quella del tirocinio di 36 mesi da svolgere prima di poter sostenere l&rsquo;esame integrativo previsto dalla legge. Di fatto, una volta a regime la legge 15/2014 e terminato il periodo transitorio (e l&rsquo;equipollenza) nel quale chi sostiene l&rsquo;esame di Stato da dottore commercialista ed esperto contabile &egrave; automaticamente revisore legale dei conti se ha fatto 36 mesi di tirocinio, l&rsquo;aspirante revisore si trover&agrave; di fronte a due strade: o sostenere l&rsquo;esame di Stato da dottore commercialista dopo 18 mesi di tirocinio e aspettare una successiva sessione d&rsquo;esame una volta trascorsi altri 18 mesi di tirocinio per sostenere la prova integrativa, oppure fare un unico esame (&ldquo;affiancando&rdquo; le due sessioni) dopo 36 mesi complessivi di pratica. &laquo;Il tirocinio di 36 mesi &egrave; imposto dalla direttiva comunitaria 2006/43 &ndash; spiega il sottosegretario all&rsquo;Economia Enrico Zanetti che sta contribuendo alla stesura della nuova disciplina normativa &ndash; un dato ineludibile con cui confrontarsi quale che sia il punto di caduta migliore a cui tendere&raquo;. &laquo;Abbiamo ribadito al sottosegretario Zanetti &ndash; ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Gerardo Longobardi &ndash; quanto sia urgente per noi trovare innanzitutto una soluzione al problema del disallineamento tra i 18 mesi previsti per il tirocinio da commercialista e i 36 previsti per accedere all&rsquo;attivit&agrave; di revisore legale dei conti; e questo anche per non penalizzare i giovani&raquo;. Ma i punti su cui si sta lavorando sono anche altri e decisamente rilevanti per la futura attivit&agrave; del revisore, a partire dalla disciplina dei crediti formativi. La regola impone il raggiungimento dei 90 crediti l&rsquo;anno e i &ldquo;punti&rdquo; maturati per la revisione legale varranno anche per la formazione del dottore commercialista, ma non viceversa. Di fatto, quindi, la formazione necessaria al dottore commercialista non sar&agrave; sufficiente per mantenere l&rsquo;iscrizione al registro dei revisori legali; d&rsquo;altra parte, per&ograve;, non si va verso lo sdoppiamento dei crediti con il relativo obbligo di 90 crediti per il revisore e di altri 90 per il dottore commercialista. Molto attesa anche la disciplina dei soggetti inattivi, quelli cio&egrave; che si sono iscritti al Registro ma di fatto non stanno svolgendo attivit&agrave; di revisione. La domanda di molti era relativa al fatto se questa situazione di inattivit&agrave; professionale bloccasse anche le funzioni ulteriori rispetto alla revisione che possono svolgere gli iscritti al Registro, stime e perizie in primis. La tesi che si sta facendo strada &egrave; quella in forza della quale l&rsquo;inattivit&agrave; non impedirebbe l&rsquo;attivit&agrave; di perizia e di stima giudiziale. Una questione molto delicata per i professionisti troverebbe quindi l&rsquo;attesa soluzione che consente una boccata d&rsquo;ossigeno ai ricavi di molti soggetti.<br /> Infine, il controllo sulla qualit&agrave;. Infatti, anche i controllori devono sottostare a controlli. &Egrave; questo l&rsquo;effetto del Dlgs 39/2010 che, in recepimento della direttiva 43/2006, ha dettato le regole in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Prima dell&rsquo;emanazione del decreto, il rapporto si risolveva interamente tra societ&agrave; revisionate e revisori, mentre ora interviene un terzo soggetto che dovr&agrave; effettuare il controllo della qualit&agrave; sull&rsquo;attivit&agrave; svolta dai revisori.<br /> Questo rilevante cambiamento deve essere illustrato anche alle imprese soggette alla revisione. I revisori sono infatti soggetti a un controllo di qualit&agrave; almeno ogni sei anni, e ogni tre se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico; quest&rsquo;ultima definizione comprende innanzitutto le societ&agrave; quotate, ma anche tutte le banche, comprese casse rurali e banche di credito cooperativo. E tale controllo, da quel che emerge, non sar&agrave; svolto n&eacute; dal ministero vigilante (la Giustizia) n&eacute; dall&rsquo;Ordine ma sar&agrave; necessario individuare un soggetto terzo. Per Longobardi &laquo;nelle verifiche di qualit&agrave; sarebbe opportuno avvalersi delle competenze tecniche e dell&rsquo;adeguata formazione professionale dei commercialisti. Un aspetto, questo, che il Mef non affronter&agrave; nell&rsquo;immediato, ma sul quale pare ci siano spazi per un confronto&raquo;.

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