Revisori, regole verso il traguardo
Fonte: Il Sole 24 Ore
Dopo mesi di stand by si delineano le nuove regole operative per i revisori legali. E ieri è ripartito il confronto tra ministeri della Giustizia e dell’Economia e Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti per dare attuazione a problematiche operative importanti tra cui quella del tirocinio di 36 mesi da svolgere prima di poter sostenere l’esame integrativo previsto dalla legge. Di fatto, una volta a regime la legge 15/2014 e terminato il periodo transitorio (e l’equipollenza) nel quale chi sostiene l’esame di Stato da dottore commercialista ed esperto contabile è automaticamente revisore legale dei conti se ha fatto 36 mesi di tirocinio, l’aspirante revisore si troverà di fronte a due strade: o sostenere l’esame di Stato da dottore commercialista dopo 18 mesi di tirocinio e aspettare una successiva sessione d’esame una volta trascorsi altri 18 mesi di tirocinio per sostenere la prova integrativa, oppure fare un unico esame (“affiancando” le due sessioni) dopo 36 mesi complessivi di pratica. «Il tirocinio di 36 mesi è imposto dalla direttiva comunitaria 2006/43 – spiega il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti che sta contribuendo alla stesura della nuova disciplina normativa – un dato ineludibile con cui confrontarsi quale che sia il punto di caduta migliore a cui tendere». «Abbiamo ribadito al sottosegretario Zanetti – ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Gerardo Longobardi – quanto sia urgente per noi trovare innanzitutto una soluzione al problema del disallineamento tra i 18 mesi previsti per il tirocinio da commercialista e i 36 previsti per accedere all’attività di revisore legale dei conti; e questo anche per non penalizzare i giovani». Ma i punti su cui si sta lavorando sono anche altri e decisamente rilevanti per la futura attività del revisore, a partire dalla disciplina dei crediti formativi. La regola impone il raggiungimento dei 90 crediti l’anno e i “punti” maturati per la revisione legale varranno anche per la formazione del dottore commercialista, ma non viceversa. Di fatto, quindi, la formazione necessaria al dottore commercialista non sarà sufficiente per mantenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; d’altra parte, però, non si va verso lo sdoppiamento dei crediti con il relativo obbligo di 90 crediti per il revisore e di altri 90 per il dottore commercialista. Molto attesa anche la disciplina dei soggetti inattivi, quelli cioè che si sono iscritti al Registro ma di fatto non stanno svolgendo attività di revisione. La domanda di molti era relativa al fatto se questa situazione di inattività professionale bloccasse anche le funzioni ulteriori rispetto alla revisione che possono svolgere gli iscritti al Registro, stime e perizie in primis. La tesi che si sta facendo strada è quella in forza della quale l’inattività non impedirebbe l’attività di perizia e di stima giudiziale. Una questione molto delicata per i professionisti troverebbe quindi l’attesa soluzione che consente una boccata d’ossigeno ai ricavi di molti soggetti.<br /> Infine, il controllo sulla qualità. Infatti, anche i controllori devono sottostare a controlli. È questo l’effetto del Dlgs 39/2010 che, in recepimento della direttiva 43/2006, ha dettato le regole in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Prima dell’emanazione del decreto, il rapporto si risolveva interamente tra società revisionate e revisori, mentre ora interviene un terzo soggetto che dovrà effettuare il controllo della qualità sull’attività svolta dai revisori.<br /> Questo rilevante cambiamento deve essere illustrato anche alle imprese soggette alla revisione. I revisori sono infatti soggetti a un controllo di qualità almeno ogni sei anni, e ogni tre se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico; quest’ultima definizione comprende innanzitutto le società quotate, ma anche tutte le banche, comprese casse rurali e banche di credito cooperativo. E tale controllo, da quel che emerge, non sarà svolto né dal ministero vigilante (la Giustizia) né dall’Ordine ma sarà necessario individuare un soggetto terzo. Per Longobardi «nelle verifiche di qualità sarebbe opportuno avvalersi delle competenze tecniche e dell’adeguata formazione professionale dei commercialisti. Un aspetto, questo, che il Mef non affronterà nell’immediato, ma sul quale pare ci siano spazi per un confronto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA