Pubblico impiego: incarichi extraistituzionali

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La pronuncia interviene sul caso di un dipendente pubblico che ha svolto incarichi esterni senza richiedere l’autorizzazione, soffermandosi sulla questione del versamento dei compensi percepiti a favore dell’amministrazione di appartenenza. Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite), 23 febbraio 2021, n. 4852.

Massima

L’azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della pubblica amministrazione che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del comma 7-bis del medesimo art. 53, norma che non ha portata innovativa; si verte, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, attraverso la quale si è inteso tutelare la compatibilità dell’incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico.

Fatto

La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Abruzzo ha citato in giudizio un dipendente di terza area F1 dell’Agenzia delle Entrate, chiedendone la condanna ex art. 53, comma 7, d.lgs. 30/3/2001, n. 165, in favore dell’Agenzia, dell’importo di euro 66.618,68, oltre interessi e rivalutazione, per aver percepito, per attività ed incarichi non autorizzati, somme da vari enti e società, pari complessivamente ad euro 139.130,02, importo che andava rideterminato in euro 64.035,60, stante la parziale fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’interessato.
Si è costituito il dipendente eccependo la prescrizione quinquennale relativamente a tutte le somme percepite sino al 2/06/2005.
Con sentenza n. 127/2017 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Abruzzo ha condannato il convenuto al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro 41.567,22, ritenendo fondata la proposta eccezione di prescrizione.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *