Otto mosse per verificare se le società partecipate sono a norma di legge

Fonte: Italia Oggi

Nell’ambito dell’analisi del commissario Cottarelli effettuata con riferimento alle società partecipate dagli enti locali, è emerso come il perimetro delle stesse sia da sfoltire. Non solamente per i provvedimenti che si preannunciano, ma soprattutto, come si è commentato il 5 settembre su ItaliaOggi, per ricostruire quel quadro di legalità che oggi molto spesso non esiste. Per l’art. 112 del Tuel «gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali». Si afferma pertanto che i servizi pubblici locali sviluppati dagli enti locali devono essere in stretta relazione con le loro competenze. Le partecipate sono uno strumento, secondo l’insegnamento della Corte dei conti, per realizzare i suddetti servizi, nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Per la normativa le partecipate possono quindi esistere solamente se riferite alla produzione di servizi pubblici locali, o se riferite a servizi strumentali, di quelli connessi a una produzione destinata all’ente medesimo. Con riferimento ai suddetti servizi (sia pubblici, sia strumentali), vediamo come sia possibile verificare se l’utilizzo della strumento della società partecipata è conforme o meno alla normativa; secondo un percorso in mancanza del quale verrebbe meno il necessario quadro di legalità: 1) la prima mossa consiste nel verificare preliminarmente se l’attività posta a capo della società consiste nella produzione di un servizio pubblico locale o di un servizio strumentale. In mancanza lo strumento societario non può essere utilizzato; la circostanza è al contrario molto frequente; 2) se il servizio è strumentale e la scelta cade sulla società partecipata cui affidarlo direttamente, questa dovrà realizzarsi nella forma in house e dovrà pertanto fare riferimento a società totalmente pubbliche; 3) va verificato se il servizio pubblico locale è o meno a rilevanza economica. Se non lo è le forme di gestione possono essere molto variegate. Ove non intervenga una disciplina regionale e la scelta ricada sulla società partecipata cui affidare direttamente il servizio, questa dovrà realizzarsi nella forma in house; 4) va verificato se il servizio pubblico locale a rilevanza economica è assicurato o no dal mercato, poiché non potranno essere assunte dall’ente le attività a mercato. In mancanza ne consegue l’illiceità delle relative partecipazioni; 5) successivamente l’ente dovrà mettere a gara il servizio pubblico locale a rilevanza economica curando nel contempo il contratto di servizio e poi attivando i relativi controlli. La gara potrà anche avvenire con le modalità del doppio oggetto, così realizzandosi forme di partenariato pubblico-privato, in piena sintonia con la previsione del quadro europeo; 6) in alternativa alla gara potrà sempre essere predisposto l’affidamento diretto, ma solamente nella forma in house, dunque nuovamente nei confronti di una società totalmente pubblica, quando il mercato non è in grado di assicurare la conveniente gestione del servizio. In mancanza la partecipazione si qualificherebbe come illegale; 7) la gara, o l’affidamento diretto, dovrà comunque precisare i richiamati obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, chiarendo le eventuali compensazioni. Ne consegue che le partecipate non potranno essere in perdita se non per fatti del tutto eccezionali che si siano prodotti successivamente all’assestamento di bilancio; 8) l’ottava mossa consiste in una riflessione che va sviluppata in ogni momento del processo decisionale. Poiché è necessario salvaguardare, sempre, la dimostrazione della convenienza della decisione presa, sotto il profilo della realizzazione del principio del «buon andamento», rispetto a forme gestionali alternative. Quest’ultima dimostrazione richiede la formulazione di un business plan per individuare i risultati della gestione futura delle partecipate e le loro ricadute sui bilanci dell’ente proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *