Nuove assunzioni, la riserva del 50% divide i «candidati»

Fonte: Il Sole 24 Ore

La Funzione pubblica, con la circolare 5/2013, disegna il quadro normativo entro il quale le Pa si devono muovere dal 2014 per l’assunzione di personale, alla luce delle novità introdotte dal Dl 101/2013. Le possibilità offerte dalla legislazione sono duplici: il reclutamento ordinario e quello speciale, quest’ultimo distinto in procedure a regime e transitorie. Nella programmazione triennale è necessario coordinare queste varie forme di assunzione. Alla copertura delle quote d’obbligo scoperte delle categorie protette si deve dar corso anche in deroga ai limiti assunzionali, tanto che vi devono provvedere anche le Province, soggette a un blocco generalizzato. In caso contrario, si incappa nelle sanzioni previste dalla legge 68/1999. Il punto cardine della circolare è rappresentato dal rispetto dell’adeguato accesso dal l’esterno, a cui è necessario destinare almeno il 50% delle risorse per le nuove assunzioni nell’anno. In questa percentuale rientrano: eil reclutamento ordinario (articolo 35, comma 1, Dlgs 165/2001), ovvero le procedure selettive e l’avviamento dal centro per l’impiego, quest’ultimo limitato ai posti per i quali è previsto, quale requisito di accesso, la scuola dell’obbligo; rla fattispecie «particolare» di reclutamento ordinario (articolo 36, comma 5-bis, Dlgs 165/2001), riservata ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, che prevede un diritto di precedenza per i dipendenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno sei mesi di servizio. Il diritto va esercitato entro 12 mesi dalla data di cessazione e la domanda deve essere presentata entro sei mesi; til reclutamento speciale transitorio è destinato agli ex Lsu e Lpu (articolo 4, comma 8, Dl 101/2013), per i quali è prevista una graduatoria regionale. Gli enti devono prioritariamente attingere da queste graduatorie fino al 2015 per le assunzioni per le quali è previsto il requisito della scuola dell’obbligo. Nella parte rimanente delle risorse devono confluire: eun primo reclutamento speciale a regime (articolo 35, comma 3-bis, lettera a del Dlgs 165/2001), che riconosce la possibilità di indire un concorso pubblico con riserva, nel limite del 40% dei posti banditi, ai dipendenti a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio presso la Pa che emana il bando; run altro reclutamento speciale a regime (articolo 35, comma 3-bis, lettera b, Dlgs 165/2001) prevede il concorso per titoli ed esami, in cui si può valorizzare l’esperienza maturata dai dipendenti a tempo determinato che abbiano svolto almeno tre anni presso l’ente che seleziona. Nella stessa sede, è possibile attribuire un punteggio all’attività prestata dai Co.co.co., per i quali vige il medesimo limite minimo di durata; tun reclutamento speciale transitorio (articolo 4, comma 6, Dl 101/2013), che può essere applicato solo nel 2013-2016, riguarda i vecchi stabilizzandi (articolo 1, comma 558, legge 296/2006 e articolo 3, comma 90, legge 244/2007, per gli enti locali) nonché coloro che, al 30 ottobre 2013, abbiano maturato, nell’ultimo quinquennio, almeno tre anni di servizio a tempo determinato presso la Pa che emana il bando; uuna seconda fattispecie di reclutamento speciale transitorio, riservato ai Co.co.co. assunti a tempo determinato (articolo 4, comma 6-quater, Dl 101/2013), con almeno tre anni di servizio nel quinquennio. Si tratta di una vera e propria stabilizzazione, da effettuarsi nel periodo 2013-2016, previa presentazione della relativa domanda da parte degli interessati. Pur se non citate dalla Funzione pubblica, in quest’ultimo 50% devono trovare posto anche le progressioni di carriera.

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