Maternità, ecco i nuovi congedi

Fonte: Italia Oggi

Via libera alla fruizione del congedo parentale riformato dal Jobs Act. Mamme e papà possono astenersi dal lavoro, facoltativamente, finché il figlio non compia i 12 anni (precedentemente 8 anni), presentando domanda all’Inps in via telematica (richieste fino a otto anni) ovvero in forma cartacea (richieste tra 8 e 12 anni). Per ora, in attesa di adeguamenti informatici, le richieste in forma cartacea possono riguardare solo i congedi relativi al mese di luglio (dopo dovrebbe operare soltanto la modalità telematica). A spiegarlo l’Inps nel messaggio n. 4576/2015.

Riforma Jobs Act. La novità scaturisce dal dlgs 80/2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183/2014, che tra l’altro ha modificato l’art. 32 T.u. maternità, in materia di congedo parentale. Il provvedimento, in particolare, in vigore dal 25 giugno, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in luogo del precedente limite di 8 anni di vita operativo fino al 24 giugno. Il prolungamento dell’astensione facoltativa, precisa l’Inps è possibile per ora solo con riferimento ai periodi di congedo fruiti (o da fruire) tra il 25 giugno e fino al 31 dicembre 2015.

Congedi fino a 12 anni. La riforma prevede che i periodi congedo parentale fruiti dai tre ai sei anni di vita del figlio, ovvero dai tre ai sei anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi, in misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dal condizioni di reddito. «Anche tale estensione», precisa l’Inps, «è per ora limitata ai periodi di congedo fruiti (o da fruire) tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2015». I periodi di congedo fruiti tra i sei e gli otto anni di vita del bambino, oppure tra i sei anni e gli otto anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, sono indennizzabili, sempre in misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a condizione che il reddito del genitore che ne fa richiesta sia inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione (16.327 euro nel 2015). Invece, i periodi di congedo fruiti tra gli 8 anni e i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono mai indennizzabili.

Via libera alle domande. Per la riforma, spiega l’Inps, non è stato previsto un periodo di vacatio legis e, quindi, le novità sono già in vigore. Pertanto, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici usati ai fini della trasmissione online delle domande, l’istituto consente da subito la presentazione delle richieste in forma cartacea, utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet, seguendo il percorso: www.inps.it, modulistica, e digitando nel campo «ricerca modulo» il codice SR23. La domanda cartacea, precisa l’Inps, va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 e i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’ottavo e il dodicesimo anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente a quella di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015. Per gli altri genitori lavoratori dipendenti, aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica. La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015.

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