Le Corti dei conti sull’incentivo per le funzioni tecniche

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

La platea dei collaboratori destinatari dell’incentivo per le funzioni tecniche non è limitata solamente ai tecnici e deve essere regolamentato dall’Ente, stante che la erogazione di questi compensi per gli appalti di forniture e servizi è subordinata alla individuazione del direttore dell’esecuzione in una figura diversa dal RUP. In questa direzione vanno le indicazioni della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto n. 1/2019.

I collaboratori e gli appalti di beni e servizi

Leggiamo che “gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla legge richiamate) o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa (cfr. parere 9 giugno 2017 n. 190 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia)”.
Viene fornita la seguente indicazione: “l’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 consente di erogare i predetti emolumenti economici a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, predisposizione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture, esclusivamente previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata integrativa, che deve determinarne le modalità ed i criteri”.

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