Le assunzioni flessibili: vincoli e deroghe al tetto di spesa

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 4/6/2014)

Non entrano nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili quelle finanziate da altri soggetti, mentre vi entrano quelle per le assunzioni a tempo determinato dei responsabili nei comuni sprovvisti di dirigenti. Sono queste le indicazioni più recenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che invece non risolvono in modo consolidato i dubbi sulla inclusione in tale tetto degli oneri per il ricorso alle convenzioni, per la utilizzazione di personale di altro ente locale ex comma 557 della legge n. 311/2004, per i comandi e per le integrazioni orarie concesse ai lavoratori socialmente utili.
Occorre ricordare che la previsione legislativa è contenuta nell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010. Esso stabilisce che gli oneri per le assunzioni flessibili debbano essere contenuti nel tetto del 50% di quanto speso nel 2009. Il vincolo si applica ai seguenti istituti: tempo determinato, somministrazione, lavoro accessorio, formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, convenzioni, rapporti formativi. Tale tetto può essere superato, restando entro la spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009, per le assunzioni flessibili dei vigili urbani e del personale impegnato nelle funzioni fondamentali dei servizi sociali e della pubblica istruzione.

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