Impossibilità di individuare due Comandanti all’interno di una medesima Unione

Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde alla domanda posta dal Comandante della Polizia Locale di un Comune che chiede se sia possibile individuare due Comandanti, uno per ciascun subambito, all’interno di una medesima Unione territoriale intercomunale.

Risposta del servizio di consulenza

Il Corpo di polizia locale costituisce la struttura dedicata all’esercizio dei compiti spettanti alla polizia locale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, recante ‘Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale’. La posizione di vertice del Corpo di polizia locale, rappresentata dal Comandante, presuppone l’unicità di tale figura, a prescindere che si tratti di un Corpo appartenente ad un singolo Comune oppure ad una forma associativa, qual’è l’Unione di Comuni.

In caso contrario sarebbe vanificata la stessa figura del Comandante, che per sua natura si identifica in un singolo individuo che ricopre un ruolo apicale, e non in una pluralità di responsabili.

L’ ipotesi prospettata non può dunque essere attuata in quanto, essendo il Corpo di polizia locale unico all’interno della medesima Unione territoriale, unico sarà il Comandante del Corpo. Dalla suddivisione in unità organizzative di un’Unione territoriale, non consegue la possibilità di avere più Comandanti all’interno di un medesimo Corpo.

Nel contesto delle Unioni territoriali intercomunali la costituzione di subambiti, prevista dall’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 26 sul ‘Riordino del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative’, finalizzata ad una gestione decentrata di funzioni e servizi, non può comportare lo stravolgimento della disciplina ordinamentale della polizia locale, ma va attuata con modalità compatibili con essa e con la disciplina normativa e contrattuale del Comparto unico del personale regionale e locale.

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