IL Commento – Lo scorrimento delle graduatorie

C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 21/9/2015)

Il mancato ricorso ad una graduatoria esistente attraverso lo scorrimento è legittimo se vi sono delle adeguate motivazioni che supportino tale scelta. In questa direzione, costituisce sicuramente una valida motivazione la condizione di incertezza giuridica sulla sussistenza stessa della graduatoria, il che si concretizza nel caso della pendenza di un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. La condizione di coloro che sono utilmente collocati in una graduatoria determina la presenza di un interesse legittimo e si deve ricordare che comunque le amministrazioni pubbliche hanno un ampio margine di apprezzamento discrezionale per potere deliberare le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ferma restando la necessità della assoluta omogeneità dei posti da coprire nel caso di utilizzazione di altre graduatorie. Sono queste le più recenti indicazioni che ci provengono dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 3724 e 3272 ambedue dello scorso mese di luglio).
Queste indicazioni sono assai importanti soprattutto nella fase attuale, stante la possibilità per le amministrazioni di dare corso ad assunzioni con le procedure ordinarie (intendendo come tale il non ricorso al personale in mobilità delle province e delle città metropolitane) per quelle finanziate dalle cessazioni degli anni 2011, 2012 e 2013. E la conseguente scelta di molte amministrazioni locali di dare corso allo scorrimento delle graduatorie esistenti e valide presso l’ente, in quanto ciò consente un iter assai rapido.
Ricordiamo che la utilizzazione di graduatorie di altre amministrazioni del comparto costituisce parimenti uno strumento che può validamente essere utilizzato, anche senza una convenzione preventiva alla indizione del concorso. In tal caso si raccomanda l’obbligo di motivazione nella scelta della amministrazione con cui stipulare tale convenzione.

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