Il Commento – Conferimenti di incarichi a titolari di cariche elettive

L. Boiero (www.ilpersonale.it 2/12/2015)

Un  Sindaco di  un comune in provincia di Rimini ha inoltrato alla sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna una richiesta di parere in ordine all’interpretazione dell’art. 5, comma 5 del dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Il quesito formulato nella richiesta verteva sulla possibilità di erogare compensi a soggetti che rivestono cariche elettive, nel caso in cui svolgano incarichi professionali per prestazioni di servizio attinenti l’ingegneria e l’architettura per conto di enti della pubblica amministrazione. La risposta contenuta nella deliberazione n. 149/2015/PAR depositata il 18 novembre 2015 consente di fare un approfondimento su un tema molto importante, qual  è quello  del riconoscimento di un beneficio economico ad un titolare di una carica elettiva per un conferimento di incarico ottenuto presso un’altra Pubblica Amministrazione.
L’art. 5, comma 5 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

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