Fine del mandato con relazione sprint

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il decreto legge 16/2014 in vigore da venerdì scorso interviene, a termine scaduto, sulla relazione di fine mandato 2009-2014 obbligatoria per i comuni al voto alle prossime amministrative di maggio (articolo 11).

La scadenza per la firma del documento da parte del sindaco o del presidente della provincia slitta al 60° giorno antecedente il termine del mandato (prima era il 90°), per cui ora la relazione dovrà essere sottoscritta entro il prossimo 26 marzo. I giorni in più a disposizione del responsabile finanziario o del segretario – che restano i soggetti obbligati alla sua redazione – aiutano a risolvere la criticità relativa alla rendicontazione dei dati 2013. Sul punto un recente comunicato del ministero dell’Interno ha chiarito che gli enti sono tenuti, comunque, a considerare l’esercizio 2013 come ultimo anno della relazione, pur in mancanza dell’avvenuta approvazione del rendiconto; per cui per quest’ultima annualità si dovrà fare riferimento ai dati di preconsuntivo.

La seconda tappa della relazione dopo la firma è l’acquisizione della certificazione dell’organo di revisione, che deve essere ottenuta entro e non oltre i quindici giorni successivi alla sottoscrizione. La “formula” da utilizzare per la certificazione dei revisori è già contenuta nello schema di relazione approvato con decreto ministero interno 26 aprile 2013. Successivamente, entro tre giorni, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse, dall’organo di vertice politico, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Infine, entro i successivi quattro giorni entrambi i documenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

È cancellato con un tratto di penna il passaggio che prevedeva l’invio al tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, peraltro non insediato. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, la sottoscrizione e la certificazione della relazione da parte dei revisori devono avvenire entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, dopo di che entro i successivi tre giorni l’ente deve inviare i documenti alla magistratura contabile.

Resta identica la sanzione in caso di inadempimento, pari al 50% dell’indennità di mandato del sindaco e, nel caso di mancata preparazione del documento, al 50% degli emolumenti del responsabile finanziario o del segretario, delle tre mensilità successive.

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