Esperti nella commissione di concorso e cause di incompatibilità

Il TAR Toscana nella recente sentenza n. 1060 afferma che il requisito della necessaria esperienza dei componenti della commissione di esame di un concorso pubblico non implica che tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.

In base alle previsioni normative di cui agli artt. 35 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001 e 9 d.P.R. n. 487/1994, i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, evitando di dare al termine “esperti” una interpretazione troppo rigorosa che “comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati”.

LEGGI LA SENTENZA del TAR Toscana n. 1060 del 12 settembre 2017

 

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