Dirigenti, due pesi e due misure

Fonte: Italia Oggi

I contratti di lavoro dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000 non subiscono il limite di spesa del 50% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro flessibile del 2009.
Dopo la sezione autonomie della Corte dei conti (deliberazione 12 giugno 2012, n. 12), è il ministero della Funzione pubblica a giungere a questa conclusione, tuttavia impossibile da condividere, col parere in data 11 luglio 2012, n. 28195, rivolto al comune di Trani.
Secondo il parere di palazzo Vidoni, in primo luogo occorre precisare che il limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 costituisce un limite finanziario complessivo a tutte le possibili forme di lavoro flessibile enunciate dalla norma, fugando il dubbio che si debba riferire il tetto alle singole spese per singola tipologia.
Lo scopo della norma secondo il parere è chiaro: impedire alle amministrazioni soggette a tetti alle assunzioni a tempo indeterminato di eludere tale regime limitativo, ricorrendo ad assunzioni a termine.
Gli incarichi previsti dal combinato disposto dell’articolo 110 del Tuel e dell’articolo 19, commi 6 e 6-quater del dlgs 165/2001, sono ovviamente rapporti di lavoro a tempo determinato, ammette palazzo Vidoni.
Sorprendentemente, tuttavia, il parere sostiene che gli incarichi dirigenziali a contratto sfuggono al limite di spesa dell’articolo 9, comma 28, in quanto l’articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001 ha introdotto un sistema di limiti numerici alle assunzioni di dirigenti a contratto.
Ciò, secondo palazzo Vidoni, determinerebbe di riflesso anche un tetto di spesa massimo anche per tali incarichi. La deroga all’articolo 9, comma 28, tuttavia, può operare solo a condizione che si rispetti il limite numerico ai contratti dirigenziali a termine previsto.
Tale conclusione non è, tuttavia, condivisibile. In primo luogo per la contraddizione irrisolvibile con la premessa: se, come correttamente sostenuto dal parere, l’articolo 9, comma 28, riguarda tutte le forme flessibili di lavoro, non vi è alcuna ragione per considerare i contratti a termine dirigenziali, che sul piano strettamente lavoristico sono contratti di lavoro come gli altri, esclusi dal tetto della spesa del 50%.
In secondo luogo, è da rilevare che quello previsto dall’articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001 non sia un limite di spesa diverso e derogatorio rispetto a quello del 50% sulle spese del 2009. La dimostrazione di ciò è data dall’interpretazione letterale del detto articolo 19, comma 6-quater, che fissa le percentuali entro le quali gli enti locali possono assumere dirigenti a tempo determinato definendole come «limite massimo». Il legislatore, dunque, non attribuisce agli enti locali un tetto fisso e prestabilito di dirigenti a contratto. Poiché, invece, è un «limite massimo» è evidente che esso può essere raggiunto solo nella misura in cui le assunzioni di dirigenti a contratto non comportino il superamento del tetto di spesa fissato dall’articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, ovviamente comprensivo anche delle assunzioni di dirigente a contratto. Le quali, possono ovviamente, anzi debbono, laddove il limite dell’articolo 9, comma 28 non lo consenta, avvenire anche al di sotto del «limite massimo».
Non si deve, poi, dimenticare che la sentenza della Corte costituzionale 173/2012 a proposito dell’articolo 9, comma 28, della legge 122/2012 abbia rilevato che essa sia stata legittimamente emanata dallo stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il suo obiettivo è il contenimento della spesa per il personale flessibile. La Consulta afferma espressamente che «l’art. 9, comma 28, censurato, d’altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento a ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009».
Dunque, proprio alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, non può considerarsi corretto affermare che particolari categorie di contratti a tempo determinato possano essere sottratti al superiore vincolo del coordinamento della finanza pubblica, se non sia il legislatore stesso a disporlo.

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