Chiarimenti sugli incarichi difensivi conferiti dalle PA

Approfondimento di G. Crepaldi

Il Presidente dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti, con lettera circolare approvata dal Consiglio Direttivo UNA in data 19 gennaio 2017, fornisce importanti chiarimenti in merito al conferimento di mandati difensivi delle pubbliche amministrazioni.
La necessità di un intervento chiarificatore si è determinato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) che, secondo una diffusa interpretazione, imporrebbe anche per l’affidamento degli incarichi legali di natura giudiziale o ad essa assimilabili (per assistenza legale fornita in preparazione di attività giudiziale o comunque resa su questioni che hanno probabilità di essere poi fatte oggetto di giudizio) l’applicazione dei principi generali relativi all’affidamento di contratti pubblici; tali affidamenti, infatti, non tollerano l’applicazione delle disposizioni codicistiche in base all’esclusione espressa di cui all’art. 17, comma I, lett. d) ma, tuttavia, rimangono soggetti all’art. 4, il quale stabilisce che

l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.

Già nel previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 103) gli incarichi legali erano indicati nell’allegato II B e quindi assoggettati ai principi dell’art. 27 che, come il già citato art. 4 del Codice vigente, richiedeva il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità per gli affidamenti nei settori esclusi. Quest’ultima norma proseguiva, però, affermando che l’affidamento dei contratti esclusi, doveva essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò era compatibile con l’oggetto del contratto.

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