Buonuscita a rate sempre più lunghe

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Tfs e il Tfr si allontanano sempre più. La tecnica usata nella legge di stabilità è la medesima del Dl 78/2010: viene fissato un limite oltre il quale il pagamento deve essere rateizzato. Si abbassa la soglia e si ottiene il risultato di rinviare la corresponsione del trattamento ad un numero di lavoratori sempre maggiore. L’articolo 12, comma 7, del Dl 78/2010 dispone che, per tutti i trattamenti fine servizio, Tfr, indennità di buonuscita o altre equipollenti, di importo, al lordo delle trattenute fiscali, non superiore a 90.000 euro, il pagamento avvenga in un’unica soluzione; se l’ammontare del trattamento è compreso fra i 90.000 e i 150.000 euro, la corresponsione ha luogo in due rate, la prima di 90.000 euro e la seconda, dopo un anno, per la differenza. Infine se la liquidazione raggiunge la cifra di 150.000 euro e oltre, il relativo pagamento si realizza in tre rate, la prima di 90.000 euro, la seconda, dopo un anno, di 60.000 euro e la terza, dopo due anni, per la differenza. Per tutti i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2014, la legge di stabilità riduce il primo scaglione a 50.000 euro e il secondo a 100.000 euro. In pratica, dunque, solo per i trattamenti fino a 50.000 euro sarà possibile la corresponsione in un’unica volta. Tra i 50.000 e i 100.000, le rate saranno due, la prima di 50.000 euro e la seconda per la rimanenza. Se poi si oltrepassano i 100.000 euro, il pagamento avverrà in due rate da 50.000 euro ciascuna e la terza per la differenza. Resta ferma la scansione temporale. La norma, come detto, si applica, dal 2014, a tutti i dipendenti che maturano un diritto a pensione. Ma cosa succede se il lavoratore si dimette, senza aver acquisito il predetto diritto? Stanto il tenore letterale della norma, la disposizione non dovrebbe applicarsi. A questo quadro, si deve aggiungere anche il disposto dell’articolo 3 del Dl 79/1997, come modificato, da ultimo, dal Dl 138/2011, il quale stabilisce diversi termini di pagamento del Tfs/Tfr/buonuscita, in relazione alla causa di cessazione. In caso di decesso o di inabilità, la liquidazione viene pagata entro 105 giorni; qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per limiti di età, per scadere del termine, nei contratti a tempo determinato, ovvero per raggiunti limiti di servizio, se maturati entro il 31 dicembre 2011, il trattamento viene riconosciuto entro 9 mesi. Dal 1 gennaio 2014, la legge di stabilità allunga questo termine a 15 mesi. Infine, in tutti gli altri casi, la corresponsione avviene entro 27 mesi. La somma delle due norme porta a conseguenze evidenti. Facciamo l’esempio di un dirigente che, maturati i requisiti per la pensione anticipata, si dimette nel 2014 e la sua liquidazione ammonti a 160.000 euro (ipotesi del tutto normale se la maggior parte del servizio sia stato prestato presso una Pa). Questo si vedrà corrisposti i primi 50.000 euro di trattamento o indennità entro i 27 mesi; i secondi 50.000 euro entro un ulteriore anno, e si arriva a 39 mesi; i rimanenti 60.000 euro dopo un altro anno, e si totalizza 51 mesi. Il tutto, ovviamente, senza la corresponsione di interessi. Nell’esempio sopra riportato, la perdita, calcolata facendo riferimento al rendimento dei titoli di stato a medio termine, si aggira tra i 16.000 e i 22.000 euro. In altre parole, tre/quattro anni di liquidazione. E il tutto con buona pace della disparità di trattamento con il privato, il cui Tfr è corrisposto alla cessazione.

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