Blocco della dirigenza pubblica – Recente delibera della Corte dei Conti

Il Caso:

Il Comune di Tivoli ha chiesto il parere della Sezione in ordine all’interpretazione dell’art. 1, comma 219, della legge di stabilità 2016 ed in particolare circa gli effetti che ne derivano in ordine alla possibilità di reclutare personale dirigente presso gli Enti Locali.
La richiesta è intesa a chiarire se l’indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015, contemplata dalla norma, “sia da intendere in senso assoluto o se solamente per le assunzioni a tempo indeterminato rimanendo, per converso, possibile effettuare assunzioni a tempo determinato ricorrendo alla fattispecie di cui all’art. 110 del T.U. n. 267/2000”.
In subordine, il Comune chiede di conoscere se rimane salva la possibilità di portare legittimamente a compimento le procedure selettive per il reclutamento di “figure dirigenziali a tempo determinato” attivate entro il 31/12/2015, cioè antecedentemente all’entrata in vigore della legge di stabilità, facendo richiamo al principio di irretroattività della legge.

L’indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015 previsto dall’art. 1, comma 219, della legge di stabilita 2016 è da intendere in senso assoluto e cioè relativa agli incarichi a tempo determinato e indeterminato. Fatte salve le eccezioni previste dal medesimo art. 1, comma 219, non è possibile portare legittimamente a compimento le procedure selettive per il reclutamento di figure dirigenziali a tempo determinato attivate entro il 31/12/2015 per espressa previsione legislativa.

Il vincolo di indisponibilità, punto nodale della descritta disciplina, opera retroattivamente in relazione alle vacanze di organico effettive al 15 ottobre 2015. Tale operatività è, nello specifico, salvaguardata anche con riguardo ai contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali perfezionatisi successivamente alla data del 15 ottobre 2015 e nella fase intertemporale che precede l’entrata in vigore della legge di stabilità, dei quali è contemplata la risoluzione automatica in deroga al principio posto dall’art. 11 delle preleggi, per scelta discrezionale del legislatore (cfr. riguardo a deroghe siffatte ex multis C.d.S. Sez. VI , sentenza n. 5195/2009 e Sez. IV sentenza 4583/2012).

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