Accesso civico generalizzato – Parere del Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia

Il Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia con parere 21/2/2017 n.1457 risponde alla domanda posta da un Comune in materia di diritto di accesso civico generalizzato.

Quesito del Comune

In particolare, il Comune riferisce che a seguito dell’avvenuto diniego da parte della Pubblica Amministrazione ad una richiesta di accesso agli atti formulata da un privato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per assenza dell’interesse qualificato richiesto dalla normativa medesima, lo stesso ha ripresentato analoga domanda di accesso ma sulla base della normativa di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nello specifico, l’istanza avrebbe ad oggetto le concessioni edilizie e le pratiche edilizie risalenti agli anni ’90 di un immobile confinante con quello di proprietà del richiedente l’accesso.

L’Ente desidera sapere se la richiesta di accesso civico generalizzato soggiaccia o meno ai principi dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990 e se la normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in tema di accesso civico si applichi anche con riferimento a istanze aventi ad oggetto documentazione risalente agli anni ’90, relative, dunque, a situazioni giuridiche ormai consolidatesi con carattere definitivo.

LEGGI il PARERE del Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia

 

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