Accesso civico generalizzato: il controinteressato non può essere arbitro della richiesta

Pubblichiamo un estratto dell’articolo di Paolo Canaparo, pubblicato sulla rivista RU – Risorse umane negli enti locali, sull’accesso civico generalizzato.

L’ultima parola, in tema di accesso agli atti, spetta sempre all’amministrazione. No, dunque, al diniego all’accesso agli atti motivato con esclusivo riferimento alle ragioni contrarie espresse dal soggetto controinteressato, senza ulteriori ragionamenti e controdeduzioni in termini di interesse pubblico, pur meritevoli di considerazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

La tutela dei controinteressati costituisce un aspetto qualificante del modello di accesso civico generalizzato disegnato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, analogamente a quanto peraltro già previsto per l’accesso documentale. Tale tutela implica – come evidenziato dalla recente circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che segue alle Linee guida adottate dall’ANAC con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione debba inderogabilmente verificare l’eventuale esistenza di controinteressati; verifica che non è evidentemente necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria, essendo stata, in questo caso, effettuata a monte una valutazione da parte del legislatore al momento della imposizione della prescrizione di diffusione sui siti.

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