Polizia provinciale, congelata la mobilità verso i municipi

Fonte: Italia Oggi

Mobilità dei dipendenti dei corpi di polizia provinciale verso i comuni congelata, finché province e regioni non prendano l’iniziativa di attuare le previsioni della legge di conversione del decreto legge enti locali (dl n. 78/2015, la cui legge di conversione sarà pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale).

Ma il sistema dell’avvalimento può superare l’impasse.

Perché i comuni possano assumere mediante mobilità i componenti dei corpi di polizia provinciale occorre che si verifichino due presupposti preliminari e si segua unicamente la strada della mobilità gestita attraverso l’applicativo online mobilita.gov.it.

Il primo presupposto è l’obbligo in capo alle province di determinare quali e quanti dipendenti dei corpi di polizia saranno da adibire alle funzioni fondamentali. Questo adempimento è fondamentale: infatti, i dipendenti dei corpi provinciali assegnati alle funzioni fondamentali, destinati a restare nelle competenze delle province, sostanzialmente saranno sottratti alla sovrannumerarietà e al trasferimento verso altri enti. Dunque, le province sono chiamate ad agire in fretta per impostare i criteri necessari a far scegliere quali dipendenti dei corpi saranno destinati a rimanere e quali altri saranno da trasferire.

Il secondo presupposto sono le leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali. Le regioni sono chiamate entro il 31 ottobre 2015 a dire la parola definitiva sulle funzioni non fondamentali delle province, per scegliere quali prendere per sé e quali altre destinare ai comuni. Le leggi regionali, allora, sono indispensabili per comprendere come ricollocare i componenti dei corpi di polizia provinciale non assegnati alle funzioni fondamentali. Essi potrebbero andare tutti, infatti, in regione, se le leggi regionali decidessero di acquisire le funzioni di vigilanza, per esempio, di natura ambientale.

In assenza dei provvedimenti provinciali e delle leggi regionali, dal primo novembre in avanti, tutti i dipendenti dei corpi provinciali sarebbero destinati a trasferirsi presso i comuni, per espletare le funzioni di polizia comunale.

I trasferimenti, come rilevato prima, potranno avvenire solo ed esclusivamente in applicazione del decreto di regolazione della mobilità del personale provinciale in sovrannumero, di recente approvato dal governo ma ancora senza l’approvazione della Conferenza stato-regioni.

Attualmente, dunque, mancano sia i presupposti, sia lo strumento applicativo per la mobilità dei vigili provinciali.

Né i comuni potrebbero legittimamente attivare avvisi di mobilità esclusivamente loro riservati. Non solo perché l’articolo 5 del dl 78/2015 come modificato dalla legge di conversione sul punto è molto chiaro nel considerare possibile solo la mobilità trame applicativo internet, ma soprattutto perché contiene una norma di diritto transitorio.

Il comma 4 dell’articolo 5 stabilisce espressamente che nelle more dell’emanazione del decreto di disciplina della mobilità del personale provinciale, province e comuni possono concordare con i comuni del territorio modalità di avvalimento immediato del personale provinciale da trasferire, in applicazione dell’articolo 1, comma 427, della legge 190/2014.

Dunque, in attesa dei presupposti richiesti dal decreto enti locali, i comuni potrebbero fare fronte ai propri fabbisogni stabili di agenti di polizia comunale, stipulando con le province o le città metropolitane convenzioni, con le quali concordare come selezionare i componenti dei corpi provinciali da adibire alle funzioni di polizia comunale dei quali avvalersi. Con la convenzione di avvalimento, i dipendenti provinciali o delle città metropolitane, pur mantenendo il rapporto di lavoro con gli enti di provenienza, passerebbero alle dipendenze funzionali dei comuni, che si accollerebbero gli oneri dei trattamenti economici. L’avvalimento, dunque, anticiperebbe gli effetti della mobilità attualmente congelata e risulterebbe comunque utile anche agli enti di area vasta, perché consentirebbe loro di alleggerirsi del peso della spesa del personale dei corpi di polizia provinciale assegnati ai comuni, sulla base delle convenzioni.

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