Limiti assunzionali: nesuna deroga per i servizi demografici

In ragione dell’inequivocabile vincolatività della disciplina di legge in materia di limiti assunzionali, ogni eventuale deroga non può che discendere da un’espressa e puntuale previsione legislativa. In tal senso si deve constatare che non esiste alcuna specifica disposizione derogatoria per i servizi demografici.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera 2 febbraio 2017, n. 24

Il legislatore, ormai da oltre un decennio, ha adottato una articolata serie di disposizioni normative volte al generale contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

L’intervento si è articolato tanto con riferimento alla disciplina inerente alla possibilità di procedere alle tradizionali assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, quanto in relazione alle assunzioni a tempo determinato o a rapporti lavorativi “flessibili”.

In particolare vi è stato un susseguirsi di modificazioni normative ed una stratificazione della disciplina che spesso con cadenza annuale ha introdotto variazioni alle limitazioni previste per le amministrazioni pubbliche, con inserimento altresì di disposizioni volte ad arginare la eccessiva proliferazione di contratti a tempo determinato o, comunque, delle cosiddette “assunzioni flessibili” per contrastare altresì l’ampliamento del fenomeno del precariato formatosi negli ultimi anni anche nell’ambito degli enti locali.

Quanto alla disciplina inerente i contratti a tempo indeterminato dopo che l’art. 3, comma 5, del decreto-legge del 24 giugno del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, aveva dettato le regole valevoli per gli anni dal 2014 al 2018 per gli enti locali in termini di limiti percentuali alle assunzioni rispetto al personale cessato, oltre alla regolamentazione della possibilità di utilizzo dei residui assunzionali degli anni precedenti, il legislatore è nuovamente intervenuto incidendo sulla relativa disciplina mediante la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed ha stabilito nuovi limiti alla capacità assunzionali degli enti locali. Infatti il comma 228 dell’art.1 dispone che: Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente….

Dunque la novella, rispetto al quadro precedentemente definito dal D.L. n. 90/2014, ha stabilito una sensibile riduzione delle percentuali assunzionali per il 2017 – a parte l’elevazione prevista (75%) per i comuni sino a 10.000 abitanti, già soggetti al patto, con un rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica definito dal D.M. di cui all’articolo 263, comma 2, del TUEL – (cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Liguria, 27.9.2016, n. 84).

La previsione di cui al già menzionato art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha comunque ribadito la vigenza dell’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e segnatamente in ordine alla riduzione delle spese di personale ed ha introdotto il comma 557-quater stabilendo che gli enti locali devono assicurare il rispetto del limite di spesa annuo rapportato al valore medio del triennio precedente.

La più volte citata previsione di cui all’art. 3 precisa inoltre, al comma 6, che la disciplina limitativa non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo. Si aggiunga che l’art. 1 comma 228 bis della L. n. 208/2015 ha altresì introdotto una deroga in materia assunzionale limitatamente al personale del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido degli enti locali, non constando peraltro specifiche disposizioni derogatorie per i servizi demografici.

In ragione dell’inequivocabile vincolatività della disciplina di legge in materia di limiti assunzionali (limiti indefettibili ovviamente validi anche con riferimento ad enti di piccole dimensioni cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Puglia, 28.4.2016 n. 100), tanto da dar luogo a varie forme di responsabilità personale per coloro che dovessero dar luogo a violazioni, deve ribadirsi che ogni eventuale deroga non può che discendere da un’espressa e puntuale previsione legislativa, la cui ermeneusi non può che essere condotta alla stregua dei canoni della tassatività e del divieto dell’interpretazione analogica.

 

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