Licenziamento dipendenti pubblici: per la Cassazione è “valido l’articolo 18” dello Statuto dei lavoratori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11868 della sezione Lavoro depositata ieri, 9 giugno 2016, ha stabilito, dando ragione al Governo, che il licenziamento del personale delpubblico impiego non è disciplinato dalla “legge Fornero”, bensì si applica l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Licenziamento pubblico impiego: cosa dice la Cassazione

Con la citata sentenza, la Corte afferma che le modifiche apportate all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge 92/2012, la c.d. riforma Fornero: “non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” fino a un “intervento normativo di armonizzazione” e quindi “la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”.

Cassazione: quale principio di diritto viene applicato al licenziamento dipendenti pubblici

“Ai rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo n.165 del 2001, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all’art.18 della legge n. 300 del 1970, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”: questo il principio di diritto che la Suprema corte ha fissato nella sentenza 11868depositata ieri, con cui esclude che, per quanto riguarda i licenziamenti, la riforma Fornerosi possa applicare al pubblico impiego.

Il verdetto è scaturito dopo un ricorso del ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché impegnato in un doppio lavoro. Ciononostante, la Corte d’Appello di Roma gli aveva riconosciuto 6 mesi di indennità risarcitoria, come stabilisce la legge Fornero qualora vi siano licenziamenti legittimi con violazione delle procedure di contestazione disciplinare.

Ricorrendo alla Cassazione, quindi, il ministero aveva presentato ricorso contro il riconoscimento dei 6 mesi di risarcimento; ora la palla passa alla Corte d’appello di Roma.

Per leggere l’articolo completo: www.leggioggi.it

 

LEGGI il testo della sentenza della Corte di Cassazione Civile Lavoro 9/6/2016 n. 11868

 

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