Le stabilizzazioni a ostacoli

Fonte: Italia Oggi

La strada per la stabilizzazione dei dipendenti pubblici precari è piuttosto tortuosa.
I decreto legge sul pubblico impiego approvato venerdì scorso dal governo prevede, infatti, una serie di adempimenti e vincoli, trai quali non è semplice districarsi.Limiti finanziari.
In primo luogo, le amministrazioni non possono destinare alle stabilizzazioni tutte le risorse a disposizione per assumere.
Occorre, infatti, rispettare quanto prevede l’articolo 35, comma 3-bis, del dlgs 165/2001 che impone il «limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale».
Insomma, per garantire che le procedure concorsuali coinvolgano anche coloro che non sono qualificabili come «precari (garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno), solo il 50% delle risorse disponibili potrà essere impiegato per la stabilizzazione.
Le risorse disponibili sono quelle risultanti dalla normativa vigente, che impone annualmente di ridurre il tetto complessivo della spesa di personale e lega la possibilità di avviare i concorsi a specifici limiti al turnover: per gli enti locali, il 40% del costo delle cessazioni dell’anno precedente.Programmazione.
Le stabilizzazioni, come sempre, sono solo una facoltà e non un obbligo per le amministrazioni.
Occorre, pertanto, formalizzare la decisione di effettuarle, mediante l’aggiornamento alla programmazione triennale delle assunzioni, sede nella quale stabilire di effettuare i le assunzioni.Monitoraggio.
Il decreto legge assegna al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di realizzare, a partire dal 30 settembre (ma non è indicata la data di chiusura) un monitoraggio, allo scopo di «individuare quantitivamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che dispongano dei requisiti per la stabilizzazione: segno che, in effetti, quanti siano ancora non è ben chiaro.
Ebbene, le amministrazioni intenzionate a stabilizzare i precari dovranno obbligatoriamente conferire i dati sui contratti a termine gestiti nel monitoraggio telematico, a pena di non poter realizzare le assunzioni programmate».Termine per procedere.
La nuova ondata di stabilizzazioni può essere svolta entro il 31 dicembre 2015.Procedure selettive.
Contrariamente a quanto affermato dal governo, il sistema di selezione dei precari non sarà particolarmente meritocratico.
Infatti, il decreto legge non mette in concorso precari e ogni altro cittadino potenzialmente interessato ad un’assunzione, ma solo i precari tra loro, dal momento che permette alle amministrazioni di indire procedure concorsuali «riservate esclusivamente» ai precari.Requisiti soggettivi.
Le stabilizzazioni coinvolgeranno una serie di soggetti.
In primo luogo i soggetti indicati dall’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006, cioè coloro che erano in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbiano conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 296/2006.
In secondo luogo, i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 90, della legge 244/2007 e, cioè, chi abbia maturato i requisiti di anzianità di servizio previsti dalla legge 296/2009 alla data del 28 settembre 2007.
Infine, coloro che, alla data di entrata in vigore del dl abbiano hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.
Le stabilizzazioni non varranno per i dirigenti assunti a tempo determinato e per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici: gli anni di servizio svolti in questi uffici non potranno essere computati ai fini dell’anzianità richiesta.Proroga.
Il dl, infine, contiene l’ennesima proroga ai contratti in corso.
Il decreto legge permette alle amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
Condizione per la proroga sono la verifica dell’effettivo fabbisogno, il rispetto delle risorse finanziarie disponibili e la coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale.
La proroga può essere disposta fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

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