La mobilità per interscambio. I dipendenti interessati devono essere inquadrati nella medesima categoria

Approfondimento di L. Boiero

Un Presidente di una Provincia pugliese ha presentato una richiesta di parere in merito alla possibilità di attivare una procedura di “mobilità compensativa o interscambiotra dipendenti appartenenti al medesimo comparto. Fatte le dovute premesse, il Rappresentante legale della Provincia ha richiesto “…di attivare una procedura di mobilità per interscambio con altro Comune per cui verrebbe a concretizzarsi, previo accordo e rilascio dei relativi nulla osta da parte delle amministrazioni interessate, l’accesso presso questa Provincia di una dipendente di categoria B-B7 (profilo professionale  di Esecutore) ed al tempo stesso, il trasferimento presso altro Ente di un dipendente di categoria C-C1 (profilo professionale di Istruttore) dando luogo, inoltre, ad un connesso differenziale annuo di spesa a carico dell’Ente scrivente pari circa a € 1.380,00…”. (cfr. deliberazione n. 79/PAR/2017, Sez. reg. di controllo per la Puglia).

Sul problema sollevato giova mettere in evidenza come il tema della compatibilità della mobilità con interscambio e la disciplina recata dall’art. 1 della legge n. 190/2014 sia stata affrontata da un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n. 20506 del 27 marzo 2015), che ammetteva  la possibilità del ricorso a tale strumento anche sotto il vigore della disciplina vincolistica. Nella suddetta nota si legge, al riguardo, che la definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Continua a leggere l’articolo

Consigliamo il volume:

procedimento_disciplinare

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego

di Livio Boiero

Il volume risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa.
Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.

Immagine 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *