Inail, infortuni con certificato medico da ricercare

Dal 22 marzo 2016 i certificati medici per gli infortuni sul lavoro saranno disponibili nel portale dell’Inail e il datore di lavoro li dovrà recuperare attraverso la funzione “ricerca certificati medici”.

A prima vista non sembra una vera semplificazione, come invece la definisce il Dlgs n.151/15e la circolare dell’Inail n. 10 del 21 marzo 2016. Fino al 21 marzo, infatti, il certificato medico veniva presentato (o inviato) dal lavoratore al datore di lavoro e da quella data decorrevano i 2 giorni per darne notizia all’Istituto mediante la denuncia di infortunio on line, senza obbligo di presentazione del certificato medico. Il documento cartaceo (eseguendo una scansione), infatti, poteva essere inviato dal datore in un momento successivo su richiesta dell’Istituto, ad esempio in ipotesi di discordanze di dati.

Nuove regole dal 22 marzo 2016

A partire dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione  telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

Con le nuove regole, quindi, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.

In questa prima fase, se il lavoratore non possiede il numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Resta a carico del datore di lavoro, come per il passato, l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro 2 giorni e di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 TU 1124/65, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

L’Inail mantiene l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

Decorrenza denuncia da ricevimento dati del certificato medico

In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica, sia nell’applicativo delle denunce.

Fase applicativa transitoria con numeri fittizi

 

Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.

L’Inail annuncia che sono in corso gli adeguamenti che consentiranno anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite PEC. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici.

Casi particolari

Per quanto riguarda il settore navigazione, in fase di avvio del nuovo regime, restano ferme le attuali modalità di invio della certificazione medica tra l’Istituto e il Servizio Sanitario di assistenza al personale navigante.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, l’obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell’azienda artigiana.

Nei casi d’infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

La disposizione di cui al comma 1, lettera e), salvo quanto previsto dall’art. 25 d.lgs. n. 38/00, modifica l’art. 238 del d.P.R. n. 1124/65, il quale disciplina per il settore agricolo la denuncia di infortunio.

La disposizione di cui al comma 1, lettera f), modifica l’art. 251 del d.P.R. n. 1124/65, il quale disciplina per il settore agricolo la denuncia di malattia professionale.

Nuovi servizi Inail per gli utenti

Sul portale dell’Istituto, dal 22 marzo 2016, sono disponibili per l’utenza (medici, strutture sanitarie e datori di lavoro) i seguenti servizi:

– servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;

– cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi dedicato ai datori di lavoro e intermediari.

Art.53 d.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, c.1), lettera b) del d.lgs. n.151/15

“qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”

 

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