Il Commento – La particolare disciplina del trattenimento in servizio del dipendente pubblico

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 19/4/2016)

Gli Ermellini hanno affrontano la problematica relativa alla richiesta di trattenimento in servizio di dipendente pubblico, evidenziando la differenza tra lavoro privato e lavoro legato al pubblico impiego. La Corte di Cassazione con la sentenza 14/04/2016 n.7426 ha avuto modo di precisare i seguenti importanti principi:

  • il collocamento a riposo di ufficio, al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, costituisce un istituto fondamentale del lavoro pubblico, tanto di quello rimasto assoggettato allo statuto pubblicistico, quanto di quello contrattualizzato, siccome i precetti dettati dall’art. 97 Cost. non sarebbero compatibili con un sistema che consentisse alle amministrazioni pubbliche di protrarre sine die il servizio di taluni dipendenti, secondo una libera scelta, sottratta in pratica al sindacato del giudice;
  • a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego (attuata con le norme ora raccolte nel d.lgs. n. 165 del 2001), il rapporto di lavoro pubblico presenta caratteri salienti che lo sottraggono all’applicazione integrale dei principi e delle regole valevoli per il lavoro subordinato privato, e ciò con particolare riguardo sia alla costituzione del rapporto sia alla sua estinzione;
  • Il comma 2 dell’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui recita che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, deve essere, secondo una lettura costituzionalmente necessitata, inteso nel senso che sono fatti salvi i principi fondamentali del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di derivazione costituzionale, ancorché non tutti esplicitati dalle norme raccolte nel decreto in questione;
  • Ne consegue l’inapplicabilità della regola generale del lavoro subordinato privato secondo la quale la tipicità e la tassatività delle cause di estinzione del rapporto escludono la risoluzione automatica al compimento di determinate età, ovvero in coincidenza con il raggiungimento di requisiti pensionistici, ancorché contemplate dalla contrattazione collettiva.

Continua a leggere l’articolo


 

copertina_iadicicco_1La compilazione del Conto annuale del personale 2015
e la relazione allegata

Videoconferenza in diretta a cura della Dott.ssa Girolama Iadicicco
Lunedì 9 Maggio 2016 – dalle 14.00 alle 16.00 (prima parte)
Martedì 10 Maggio 2016 – dalle 14.00 alle 16.00 (seconda parte)

(Iva esclusa per Enti Pubblici: 158)

In omaggio l’accesso gratuito di un mese
al servizio Internet ilPERSONALE.it

>> ACQUISTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *