Il Commento – ARAN e armonizzazione contabile sul riporto delle risorse del fondo integrativo non utilizzate. Esempio applicativo e criticità

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 8/3/2016)

La costituzione del fondo delle risorse decentrate, nonostante siano passati molti anni, affronta da sempre la problematica relativa alle disposizioni di cui all’art.17, comma 5, del CCNL 01/04/99 a mente del quale “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”, ossia quale delle risorse non attribuite possono  contrattualmente essere riportate a nuovo. Il riporto di tali risorse, anche a fronte delle nuove regole che nell’anno 2016 prevedono la decurtazione in modo proporzionale al valore del fondo dell’anno 2015 sulla consistenza del personale in servizio, rappresenta una risorsa non rientrante nella citata riduzione, di qui l’importanza di una sua corretta valorizzazione da parte del responsabile della costituzione del fondo delle risorse decentrate. Ancora una volta l’ARAN, con l’orientamento applicativo RAL_1830 del 03/03/2016 affronta il citato problema, il quale andrà coordinato con le disposizioni contenute nei nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti dal d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ormai entrato a pieno regime nell’anno 2016. Qui di seguito si riassumono i citati indirizzi con esempi applicativi e criticità.

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L’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi L’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi

Molte e importanti le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 126/2014, da applicare dal 1° gennaio 2015, sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali e dei loro organismi.

Chiarisce gli aspetti operativi della profonda riforma, riguardante sia i principi teorici sia le norme tecnico-pratiche sulla tenuta della contabilità, quest’opera redatta da autori che ne hanno sperimentato, in prima persona, gli effetti sui singoli temi oggetto di modifica:
– ampliamento e ridefinizione dei principi contabili generali e applicati,
– nuova definizione giuridico-contabile di competenza finanziaria cd. potenziata,
– riclassificazione delle entrate e delle spese di bilancio, in coerenza ad un piano dei conti integrato,
– comuni schemi di bilancio preventivo, di rendiconto e di bilancio di esercizio per tutti gli enti appartenenti al comparto considerato,
– redazione di un Documento Unico di Programmazione con un ampio contenuto minimo di elementi definitori della strategia e della programmazione di lungo periodo dell’ente locale,
– redazione di un unico documento di bilancio finanziario di previsione al minimo triennale,
– tenuta obbligatoria di un sistema contabile economico-patrimoniale a fianco di quello finanziario,
– redazione obbligatoria di un bilancio consolidato del gruppo dell’ente territoriale,
– prassi della sperimentazione prima della pubblicazione delle norme definitive.

 

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