Difensore civico: nomina

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

L’aspirante che ha inviato la propria candidatura per l’assunzione dell’incarico di difensore regionale della Lombardia ai sensi della legge regionale n. 18/2010 e dell’art. 61 dello Statuto regionale, ha impugnato la delibera con la quale il Consiglio regionale della Lombardia ha proceduto alla nomina di un ex consigliere regionale; ma il ricorso non è fondato.
Sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. I, 10 aprile 2019, n. 797.

Massima

Non è affetta da illegittimità la deliberazione con la quale il Consiglio Regionale ha nominato nel ruolo di difensore regionale un soggetto titolare di vitalizio in qualità di ex consigliere regionale; in tal caso, infatti, non trova applicazione il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma IX, del d.l. n. 95/2012, giacché tra la situazione del titolare di assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico.

Fatto

Il ricorrente ha inoltrato la propria candidatura per concorrere alla nomina all’incarico di difensore regionale della Lombardia ai sensi della legge regionale n. 18/2010 e dell’art. 61 dello Statuto regionale e, successivamente, si è dato conto che il Consiglio regionale della Lombardia ha nominato difensore regionale altro soggetto.

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