Controlli interni subito al via

Fonte: Italia Oggi

Entro il 10 gennaio i consigli comunali, provinciali, delle unioni dei comuni e delle superstiti comunità montane devono approvare il regolamento consiliare sui controlli interni. Le amministrazioni inadempienti saranno diffidate dal prefetto e, se entro i due mesi successivi non avranno adottato tale testo, saranno sciolte. Con queste disposizioni contenute nel dl n. 174/2012, per come convertito dalla legge 213, vengono significativamente accresciuti i controlli interni negli enti locali. La norma ne ha previsti ben sei: regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari, strategico, sulle società partecipate e non quotate e sulla qualità dei servizi erogati. Le prime tre forme sono obbligatorie da subito per tutte le amministrazioni locali, le altre tre sono da subito obbligatorie solamente per gli enti locali che hanno più di 100 mila abitanti, lo diventeranno dal 1/1/2014 per quelli con popolazione superiore a 50 mila abitanti e dal 1/1/2015 per quelli superiori a 15 mila abitanti.Tutte le forme di controllo interno vanno disciplinate all’interno dello specifico regolamento, tranne quella sugli equilibri di bilancio, che deve essere inserita nel regolamento di contabilità. Per esplicita previsione legislativa la competenza alla adozione del regolamento appartiene al consiglio, nonostante per molti aspetti siamo in presenza di misure aventi una natura organizzativa. Se il regolamento non viene approvato il legislatore dispone lo scioglimento degli organi di governo. E inoltre sono stabilite la irrogazione delle stesse sanzioni previste per gli amministratori e i revisori dei conti responsabili dei dissesti e una specifica multa.Quanto alle forme di verifica sulla adozione e sulla applicazione del regolamento, si deve ricordare che un copia deve essere inviata al prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che le province ed i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti devono semestralmente trasmettere alla stessa una relazione sulla gestione e sull’andamento dei controlli interni.Nel regolamento, occorre scegliere per tutte le forme di controllo interno la struttura che è chiamata a esercitarlo, la periodicità e la utilizzazione del report. Per i controlli di regolarità amministrativa e contabile il responsabile è individuato direttamente dal legislatore nel segretario; per quello strategico nel direttore generale o, nel caso in cui questa figura non sia presente, nel segretario; quello sugli equilibri finanziari deve fare capo necessariamente al dirigente economico finanziario. Invece deve essere il regolamento ad individuare il responsabile delle altre tre forme di controllo interno, cioè quello di gestione, quello sulle società partecipate non quotate e quello di qualità sui servizi erogati. Per tutte le forme di controllo deve essere il regolamento a individuare la struttura competente, cioè i soggetti che affiancano il responsabile. Da sottolineare che il legislatore prevede necessariamente il coinvolgimento del segretario, del direttore generale se presente, dei dirigenti e degli organismi di controllo. Occorre inoltre fissare la cadenza periodica con cui dovranno essere svolte le varie forme di controllo e, quindi, con cui saranno prodotti i report; in tale scelta è opportuno tenere presente il vincolo della relazione semestrale, che deve dare conto anche degli esiti delle verifiche interne, da rendere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte delle province e dei comuni con più di 15 mila abitanti. Va ricordato che, tranne il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, tutte le forme di controllo interno si concretizzano nella realizzazione di una relazione. Altro aspetto comune è la disciplina delle modalità di utilizzazione dei report. Essi vanno trasmessi, sulla base del vincolo dettato dal legislatore, alla giunta ed al consiglio dell’ente: il regolamento può dettare specifiche regole, come ad esempio la necessità che i suoi esiti siano necessariamente esaminati dagli organi di governo, anche individuandone le modalità e la tempistica.La verifica di regolarità amministrativa e contabile si suddivide in 2 parti: quella preventiva, che si esercita tramite i pareri di regolarità tecnica e contabile e quella successiva. Per questa seconda forma è necessario disciplinare le modalità con cui vengono scelte le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi da sottoporre a verifica. Si può usare la tecnica della scelta a campione, ma si può anche prevedere (in alternativa o a integrazione) che alcuni atti siano comunque sottoposti a tale verifica, ad esempio quelli di importo rilevante. Occorre inoltre disciplinare il contenuto della direttiva che il segretario può impartire ai dirigenti attraverso il report.Per il controllo di gestione la disciplina deve riguardare soprattutto i contenuti e le modalità di rilevazione delle informazioni.Per quello sugli equilibri della gestione finanziaria la regolamentazione deve avere come oggetto soprattutto la definizione delle modalità di intervento e coinvolgimento del collegio dei revisori dei conti. Ad esempio essi possono svolgere tanto ruoli attivi, quanto esser chiamati alla verifica degli esiti. E ancora è necessario prevedere le modalità di effettuazione delle verifiche sulle società, così da evitare il maturare di improvvise condizioni di deficit: per cui appare utile stabilire un nesso diretto con le verifiche sulle società.Per il controllo strategico le scelte di maggiore rilievo sono quelle legate alla definizione del suo contenuto, che per molti versi comprende gli esiti di tutte le forme di controllo interno. Per cui appare necessario che si stabiliscano forme di interrelazione con tutte le altre forme di verifica. Appare inoltre opportuno che esso comprenda anche la relazione sulle performance di cui al dlgs n. 150/2009, cd legge Brunetta.Il monitoraggio della gestione delle società non partecipate deve essere esattamente puntualizzato nei contenuti ed occorre inoltre disciplinare le modalità di interrelazione con i controlli strategico e sulla qualità dei servizi erogati.Infine, si deve definire il contenuto del controllo sulla qualità dei servizi erogati. Esso deve fare riferimento sia a quelli gestiti dall’ente che a quelli gestiti dalle società partecipate che a quelli gestiti da soggetti aggiudicatari. Appare necessario che esso comprenda anche gli esiti della customer satisfaction prevista dalla legge Brunetta tra gli elementi caratterizzanti le performance organizzative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *