Concorsi pubblici – La regola dell’anonimato negli elaborati concorsuali

Approfondimento di L. Boiero

L’articolo 14 del D.P.R.  09/05/1994 n. 487,   prevede – tra l’altro –  che il candidato, in sede di concorso pubblico, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, deve mettere il foglio o i fogli  in una  busta grande.
Sul significato da attribuire alla locuzione “né altro contrassegno” si sono scritti fiumi di parole.
Con la riapertura dei concorsi il problema si presenta nuovamente. Esaminata la questione, di seguito vengono fatti alcuni richiami alle ultime pronunce giurisprudenziali.
Dalla lettura delle decisioni dei giudici, emerge normalmente che ogni fase della procedura concorsuale deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice e dall’Amministrazione in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo scopo di soddisfare l’interesse pubblico all’individuazione del candidato più meritevole.
Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell’anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere l’azione amministrativa, a salvaguardia della “par condicio” tra i partecipanti.
È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità.
Sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato.
Secondo l’orientamento consolidato del  Consiglio di Stato, ai fini della riconducibilità di segni presenti sui compiti ai relativi autori, deve escludersi che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l’esclusione del candidato dal concorso. Invero, nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito.

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