Assunzioni in comune facilitate

Fonte: Italia Oggi

Regole per le assunzioni meno rigide, stretta sui diritti di rogito dei segretari comunali e sui compensi per i progettisti. La riforma della pubblica amministrazione contenuta nel dl 90/2014 convertito in legge 114/2014 coinvolge molti aspetti dell’attività delle amministrazioni locali. Spesa di personale e turnover. Già dal 2014 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità (ma non le province, per le quali resta il divieto assoluto di assumere a tempo indeterminato) potranno assumere personale a tempo indeterminato entro il limite della spesa pari non più al 40% ma al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale percentuale resta invariata nel 2015, sale all’80% nel 2016 e 2017 e si assesta al 100% nel 2018. Allo scopo di facilitare la programmazione e la gestione dei concorsi, sempre dal 2014 si potranno cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni. Con l’abolizione dell’articolo 76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008 saltano una serie di vincoli alle assunzioni. Cade, dunque, il divieto assoluto di assumere per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti; allo stesso modo, non sono più necessarie le deroghe per il personale dedicato alle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale. Ancora, non saranno più da computare nel calcolo della spesa di personale le spese sostenute da aziende speciali, istituzioni e società pubbliche. La progressiva riduzione delle spese di personale prevista dall’articolo 1, comma 557, della legge 290/2006, ai sensi del nuovo comma 557-quater avrà come riferimento il valore medio del triennio precedente. Per gli enti particolarmente virtuosi, con un’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25% saranno possibili assunzioni a tempo indeterminato già dal 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente; la soglia sale al 100% a decorrere dall’anno 2015. Il limite alle assunzioni flessibili, pari al 50% della spesa del 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano ai lavori pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, qualora il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; qualora vi sia cofinanziamento, l’esclusione vale solo per la quota finanziata da altri soggetti. Saranno i revisori dei conti a certificare annualmente il rispetto delle disposizioni sulla spesa di personale, nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale. Demansionamento. Per il personale inserito nelle liste di disponibilità e, dunque, alle soglie del licenziamento, si introduce la possibilità di presentare, entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi di iscrizione nelle liste di disponibilità, un’istanza di ricollocazione, in deroga all’art. 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico. Si tratta della possibilità di accettare di tornare a lavorare presso l’amministrazione anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello. La ricollocazione non può comunque avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di disponibilità. Il personale ricollocato non ha diritto all’indennità di disponibilità e potrà, comunque, essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche passando ad altre amministrazioni mediante la mobilità volontaria. Segretari comunali. Niente più compartecipazione ai diritti di rogito per i segretari comunali aventi qualifica dirigenziale o che, pur essendone privi, prestano in enti in cui è presente la dirigenza, fruendo del «galleggiamento» dello stipendio. Gli altri segretari comunali potranno continuare a fruire della compartecipazione, entro il tetto del quinto dello stipendio in godimento. Le modifiche all’assetto dei diritti di rogito non si applicano a quanto già maturato prima dell’entrata in vigore del dl 90/2014. Progettisti. L’incentivo pari al 2% lordo della base di gara è abolito e sostituito da un «fondo per la progettazione e innovazione» in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara: saranno gli enti, con un regolamento, a determinare la percentuale effettiva in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. Di questo fondo, l’80% può essere ripartito, secondo modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa, che confluiscono nel regolamento. A beneficiarne saranno il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Ciascun singolo dipendente non potrà percepire, nello stesso anno, incentivi finanziati dal fondo per un importo superiore del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nessun incentivo spetterà ai dirigenti. Dirigenti a contratto e staff. La legge di conversione del dl 90/2014 ha confermato l’estensione della possibilità di assumere dirigenti esterni senza concorso fino al 30% della dotazione organica. Allo stesso modo, si conferma la possibilità di assegnare ai dipendenti chiamati a lavorare in via fiduciaria negli staff degli organi di governo, una retribuzione parametrata a quella dei dirigenti, anche se i dipendenti risultino privi di laurea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *