Al lavoro nella Pa anche gli over 65

Fonte: Il Sole 24 Ore

La riforma previdenziale nella pubblica amministrazione non può essere utilizzata per mandare in pensione di vecchiaia tutti coloro che hanno raggiunto i 65 anni.
Il Tar Lazio ha annullato uno stralcio della circolare 2 del dipartimento della Funzione pubblica nella parte in cui prevede il collocamento a riposo d’ufficio al compimento del 65esimo anno di età nei confronti di quei dipendenti che entro il 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.
Il contenuto della circolare era stato condiviso con i ministeri del Lavoro, dell’Economia e con lo stesso Inps.
Per meglio comprendere la portata della sentenza 2446/2012 è necessario riepilogare cosa è accaduto con l’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero.
L’articolo 24 del Dl 201/2011 ha innalzato i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia nonché quelli contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (ex anzianità) superando il sistema delle quote, delle finestre mobili e prevedendo elevate anzianità contributive (per il 2013, 41 anni e 5 mesi per le donne, +1 anno per gli uomini).
Il comma 14 precisa che i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 2011.
Nel caso in sentenza, il ministero della Giustizia aveva collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, un proprio dipendente che già nel 2011 aveva oltre 40 anni di contributi, dando seguito a quanto previsto dalla circolare citata.
Il ricorrente sosteneva di poter permanere in servizio fino al raggiungimento del nuovo limite anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni oltre gli incrementi legati alla speranza di vita).
I giudici amministrativi hanno ritenuto convincenti gli elementi, aderendo all’interpretazione, secondo cui, a domanda, i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia trovano applicazione a coloro che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, ma non quelli per la pensione di vecchiaia.
La sentenza prosegue affermando che va preferita l’interpretazione normativa che favorisce il prolungamento del rapporto di impiego anziché quella opposta (sostenuta dall’Amministrazione resistente) che invece “anticipa” la risoluzione.
La sentenza ammette, altresì, che il comma 14 dell’articolo 24 si presta a essere interpretato in entrambi i sensi, e che argomenti decisivi non sono traibili neppure dal comma 3 del citato articolo che prevede la certificazione del diritto acquisito su istanza del lavoratore.
Gli effetti della sentenza, di fatto, inducono le Pubbliche amministrazioni a revocare in autotutela tutti quegli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (di norma 65 anni) nei confronti di quei lavoratori che entro il 2011 hanno comunque maturato un diritto a pensione a qualsiasi titolo.
È da segnalare però che nel dispositivo non viene menzionato il comma 4 che prevede, per gli iscritti alle forme esclusive e sostitutive della medesima, la “incentivazione” del proseguimento dell’attività lavorativa – fermi restando i limiti ordinamentali – che nel pubblico impiego sono fissati al compimento del 65esimo anno di età (articolo 4 del Dpr 1092/1973).
Inoltre, l’effetto della sentenza che in prima battuta potrebbe far pensare a una minore spesa pensionistica, tradurrà i propri effetti con un maggior assegno.
Infatti, grazie al comma 2, dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità avverrà secondo il metodo di calcolo contributivo.

Motivo per cui, poiché il ricorrente alla fine del 2011 aveva un’anzianità contributiva superiore a 40 anni, maturerà ulteriori quote di pensione relativamente alle anzianità riferite al periodo gennaio 2012 – marzo 2014, data di cessazione per raggiungimento dei nuovi limiti anagrafici.

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