Il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota del 18/7/2016, dà attuazione all’art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, stabilendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle 4 regioni (Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Marche) nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province e con riferimento al personale di polizia municipale, per gli Enti locali delle Regioni Puglia e Molise
Assunzioni
Commento di L. Boiero. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Alcune novità riguardanti le assunzioni disposte dagli enti locali ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, secondo le recenti indicazioni fornite dalla giurisprudenza contabile e di quella amministrativa.
Il ricorso ad una procedura selettiva ex articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 è consentito solamente se nell’ente non vi sono graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato per posti dello stesso profilo. È quanto affermato dal TAR Umbria nella sentenza n. 494/2016.
Mancano indicazioni univoche sulla concreta applicazione delle disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2016 in materia di assunzioni di dirigenti da parte delle amministrazioni regionali e locali