Dopo le disposizioni del d.l. n. 90/2014, si consolida la posizione dei giudici contabili in merito alla legittima attribuzione al Segretario comunale dei diritti di rogito. Dopo la Corte dei conti laziale, anche i giudici emiliano-romagnoli stabiliscono il discrimine sulla base del C.C.N.L. di categoria in base alla classificazione per fasce professionali (C, B e A) restando esclusi dal diritto sia quelli di fascia A che B in quanto equiparati a dirigenti e, nei comuni con dirigenti, anche quelli di fascia C. I diritti di rogito, quindi, spettano esclusivamente ai segretari di fascia C nei Comuni privi di dirigenti.
Si consolida la posizione dei giudici contabili sui diritti di rogito dei segretari comunali
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