La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione 13 marzo 2012, n.30, ha precisato che agli enti locali non sono estensibili, neanche per analogia, le disposizioni di cui all’art.9, comma 11, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, il quale prevede che “Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità”. Le argomentazioni del parere sono alquanto persuasive, ma lasciano i comuni nel dilemma di assumere nell’anno, attraverso concorsi pubblici, l’intera somma che dovrebbe essere calcolata sulla base delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
No al riporto dell’eccedenza nel calcolo delle assunzioni da parte dei comuni – stop della Corte dei Conti a concorsi pubblici esterni
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