Il danno da demansionamento

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 8/6/2015)

Nella flessibilità della gestione delle risorse umane, che è stata introdotta nel pubblico impiego dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, le amministrazioni devono tenere conto dei rigidi vincoli che sono dettati sia per l’assegnazione di compiti aggiuntivi, propri di una categoria più elevata (la assegnazione delle cd mansioni superiori), sia per l’assegnazione di compiti propri di una categoria inferiore (il cd demansionamento). Per cui essa è consentita nell’ambito delle mansioni professionalmente equivalenti, considerando come tali quelle ascrivibili alla stessa categoria. Si deve considerare che dobbiamo comunque essere nell’ambito di attività prevalenti.
L’assegnazione di mansioni superiori è consentita nel pubblico impiego solamente in presenza delle condizioni previste dalla legislazione (art. 52 del d.lgs. n. 165/2001) e dai contratti, cioè per la copertura di posti vacanti in dotazione organica ed a condizione che vengano avviate le procedure di assunzione.

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