Il Commento – La terminologia impropria contenuta in norme legislative: il caso della sanità
di S. Simonetti (www.ilpersonale.it 24/9/2015)
La produzione legislativa degli ultimi tempi ha mostrato alcune volte difficoltà di redazione di mero aspetto terminologico. La problematica potrebbe sembrare di impostazione scolastica ed essere considerata fine a se stessa ma, a parte il fatto che si dovrebbe pretendere da una norma legislativa il massimo della appropriatezza linguistica e terminologica, non è raro che tali inesattezze comportino anche conseguenze sostanziali e non solo formali. Nell’ambito delle norme che riguardano il Servizio sanitario nazionale ovvero di norme di carattere generale che, a causa delle parole utilizzate, si applicano con difficoltà ai soggetti operanti in sanità, in questi anni è dato riscontrare taluni passaggi che si intendono commentare in questa sede. La prima e forse più rilevante di queste norme è senz’altro la cosiddetta deroga Balduzzi. Si tratta di una norma inserita nella legge n. 189/2012 che consente di derogare alla durata massima del contratto a tempo determinato nei confronti del “personale sanitario”. Orbene, questa dizione è atecnica – e pericolosa – in quanto per individuare con inequivocabile esattezza i destinatari avrebbe dovuto dire “personale del ruolo sanitario” mentre in tal modo induce a ricomprendere impropriamente categorie e profili che non svolgono funzioni sanitarie: per intenderci, l’Operatore socio sanitario o addirittura l’Autista di ambulanze, come in molte realtà è effettivamente avvenuto. E’ stata anche tentata da più parti una interpretazione trasversale secondo la quale con quella dicitura il Legislatore avesse voluto riferirsi a tutto il personale della sanità: una sineddoche che non ha alcun pregio giuridico ed è oltretutto rischiosa per gli stessi lavoratori interessati.
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