Il Commento – Il vincolo del ricorso alla mobilita’ volontaria

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 15/2/2016)

L’obbligo di dare corso alla mobilità volontaria non si applica automaticamente a tutti i posti che un ente mette a concorso, essendo esclusi quelli che sono destinabili esclusivamente alle professionalità specifiche che non sono in possesso dei dipendenti e/o dirigenti di altre amministrazioni pubbliche. A tale esclusione si deve aggiungere quella per lo scorrimento delle graduatorie valide della stessa amministrazione.
La competenza a giudicare sui contenziosi instaurati nella applicazione dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 appartiene al giudice amministrativo e non a quello ordinario.
Sono queste le più recenti indicazioni della giurisprudenza amministrativa.

LE DEROGHE
Per le professionalità che hanno tratti di specificità e per le quali è richiesta una specifica professionalità che non è rintracciabile tra quelle ordinariamente in possesso dei dipendenti e/o dirigenti di altre amministrazioni pubbliche le amministrazioni possono motivatamente prevedere la non applicazione del vincolo del ricorso alla preventiva mobilità ordinaria. In questa direziona va la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 305 del 28 gennaio. Essa ricorda invece che la comunicazione ex articolo 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 è obbligatoria per qualunque tipo di assunzione.

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La giustificazione 
delle assenze dopo il Jobs Act Riforma Madia e pubblico impiego

– Dirigenza pubblica
Inquadramento › Accesso › Formazione › Mobilità
Incarichi › Responsabilità › Retribuzione
– Conciliazione tempi di vita e lavoro
Telelavoro › Co-working › Smart-working
– Riordino disciplina del lavoro
Concorsi › Competenze Aran › Visite mediche
Integrazione disabili › Lavoro flessibile
Ricambio generazionale › Sistemi di valutazione

 

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