Danno all’immagine della p.a. tra diritto amministrativo e penale

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 1/4/2015)

Il tema del risarcimento del danno all’immagine subito dalla Pubblica amministrazione a seguito di condotte penalmente illecite è certamente uno di quelli in cui il diritto amministrativo e quello penale sono particolarmente vicini, talvolta compenetrati, talaltra complementari.
Compenetrati l’uno (quello amministrativo) nell’altro (quello penale) perché in base alle disposizioni del Lodo Bernardo (v. art. 17, comma 30 ter, legge n. 102/2009)la disciplina della responsabilità amministrativa per danno all’immagine può applicarsi solo se il fatto che determina tale danno costituisce un reato contro la p.a.: non solo, dunque, un reato ma uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 ss. del Codice penale. In presenza di condotte delittuose o non delittuose altrettanto gravi le Procure delle Corti dei Conti non posso esercitare l’azione di responsabilità.

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