Concorsi: la rettifica della graduatoria non fa ripartire il termine di efficacia

Focus sul sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. III), del 4 giugno 2025, n. 4835

4 Settembre 2025
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Il Consiglio di Stato interviene nuovamente in materia di pubblico impiego con una decisione che stabilisce principi chiari sull’uso e l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici. Il Consiglio di Stato, (Sez. III), del 4 giugno 2025, n. 4835 ribadisce precisi orientamenti per tutte le Amministrazioni Pubbliche, dalle Aziende Sanitarie ai ministeri. La pronuncia è di particolare interesse sia per i candidati in attesa di assunzione sia per gli Enti che devono gestire il personale. Il principio ribadito stabilisce che una mera modifica della graduatoria, anche a seguito di un reintegro disposto dal giudice, non ne fa ripartire il termine di efficacia, il quale rimane fissato alla data della sua approvazione originaria.

Indice

La rettifica non ammette una nuova graduatoria


L’oggetto della decisione riguarda il concetto di “nuova graduatoria”. Il Consiglio respinge la tesi dei ricorrenti secondo cui la riapprovazione della graduatoria, in seguito all’inserimento di un candidato precedentemente escluso, avrebbe dovuto far ripartire da capo i due anni di validità previsti dalla legge. Il Collegio ha stabilito che una modifica, per quanto formale, non si traduce in una nuova graduatoria se non ne altera l’identità sostanziale. L’integrazione di un singolo candidato, con il conseguente “slittamento” delle posizioni altrui, è stata definita una vicenda meramente “traslativa”, non innovativa. L’atto di riapprovazione ha avuto, infatti, un effetto retroattivo, confermando la validità originaria della graduatoria. Questo chiarisce che il termine di efficacia è un evento oggettivo e uniforme per tutti i candidati, un singolo caso giudiziario non ha il potere di alterare il quadro complessivo.

Le implicazioni pratiche per Enti e candidati

La sentenza conferma la linea giurisprudenziale che attribuisce alle Amministrazioni Pubbliche una significativa discrezionalità nella scelta tra lo scorrimento di graduatorie di altri Enti e l’indizione di nuovi concorsi. L’assenza di un obbligo esplicito per lo scorrimento, insieme alla necessità di un accordo formale, rafforza l’autonomia decisionale di ciascun Ente. Le Amministrazioni possono, quindi, giustificare l’indizione di un nuovo concorso sulla base di esigenze specifiche, purché le motivino adeguatamente. L’Azienda Ospedaliera coinvolta ha potuto legittimamente bandire un nuovo concorso per un posto di dirigente avvocato, anche in presenza di una graduatoria valida, perché ha saputo giustificare la sua scelta con la necessità di un profilo professionale specifico. Il Consiglio ha riconosciuto che l’introduzione di un requisito preferenziale non previsto nel bando precedente (l’esperienza in contenzioso medico) era sufficiente a rendere le due procedure non sovrapponibili.
Per i candidati idonei, la pronuncia serve da monito per ribadire il principio secondo cui: il termine biennale di efficacia è rigido. Di conseguenza, il messaggio è chiaro: la PA non ha un obbligo generalizzato di scorrimento delle graduatorie di altri Enti, soprattutto se non esiste un accordo tra le parti.

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