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OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Alcuni candidati partecipanti ad un concorso pubblico hanno agito contro la Regione Liguria per far valere il diritto al risarcimento del danno per mancata assunzione. La Cassazione ribadisce i presupposti per ottenere soddisfazione di tale pretesa. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro 18 maggio 2020, n. 9085.

Massima

Nel caso di mancata assunzione di coloro che si erano collocati utilmente nella graduatoria di un pubblico concorso, non spetta il diritto al risarcimento del danno patrimoniale equivalente alle retribuzioni che gli attori, ove vincitori, avrebbero potuto percepire, nel caso in cui non siano in grado di fornire la prova che sarebbero risultati certamente vincitori; né in tal caso è riconoscibile il danno da cosiddetta perdita di chance, ove manchi una valutazione comparativa tra candidati idonea a soddisfare i principi giurisprudenziali elaborati al riguardo (ossia gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che essi avrebbero avuto di vittoria del concorso, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e i posti da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati).

Fatto

I partecipanti non vincitori alla procedura concorsuale bandita dalla Regione Liguria agiscono contro la stessa per ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito in conseguenza delle condotte tenute dalla Regione, dopo l’annullamento da parte del TAR (con sentenza n. 1863/2007) della graduatoria, volte a non dare esecuzione alla sentenza del Tar così da mantenere a coloro che erano risultati vincitori i benefici loro derivanti da concorso annullato ed essere immessi nelle funzioni.
Il tribunale di Genova ha respinto le loro domande e la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni che i ricorrenti avrebbero potuto percepire, avrebbe richiesto la prova (non fornita) che gli stessi avrebbero con sicurezza vinto il concorso; ha poi rilevato la Corte di appello, che i ricorrenti non hanno neppure allegato gli elementi che il diritto vivente pone a base del risarcimento da perdita di chance (atti cioè a dimostrare la concreta possibilità che essi avrebbero superato il concorso).

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