Con la circolare n. 96 del 2025, l’INPS interviene per fare chiarezza sul regime dei permessi retribuiti per i lavoratori donatori di sangue ed emocomponenti, riaffermando tutele già consolidate e precisando i requisiti operativi. Sebbene indirizzato ai datori di lavoro del settore privato, il documento rappresenta una guida utile anche per la Pubblica Amministrazione, specie nella gestione delle assenze legate alla donazione volontaria.
La base normativa del diritto al riposo retribuito per i donatori è data dall’articolo 1 della legge 584/1967, integrata dall’articolo 8, comma 2, della legge 219/2005. Si tratta di un istituto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 52/1992) come espressione di solidarietà sociale e assimilabile, per finalità, alla tutela del lavoratore-malato.
Indice
Le condizioni per il permesso retribuito
L’Inps fornisce una checklist dei requisiti che legittimano la fruizione del permesso giornaliero retribuito:
–Quantità minima donata: almeno 250 grammi;
–Certificazione medica rilasciata da strutture pubbliche o associazioni accreditate;
-Dati obbligatori da riportare nel certificato: codice fiscale della struttura, anagrafica del donatore, gratuità della donazione, giorno e ora del prelievo.
Senza questi elementi, il permesso non può essere riconosciuto.
Tutele estese anche in caso di inidoneità alla donazione
Novità di rilievo riguarda il caso in cui il lavoratore, pur presentandosi al centro trasfusionale, venga escluso dal prelievo per ragioni sanitarie o organizzative. In questi casi, confermati dalla legge 219/2005, la giornata resta retribuita, purché siano specificati nel certificato:
-i motivi sanitari di esclusione (temporanei o permanenti);
-il mancato rispetto dei tempi tra una donazione e l’altra;
-la scarsa necessità del gruppo sanguigno in quel momento.
Un’attenzione normativa che tutela sia la salute del donatore sia l’impegno di solidarietà civile.
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