Novità per la incentivazione delle funzioni tecniche

Approfondimento di C. Dell'Erba

Con il decreto correttivo del codice degli appalti, a seguito della inclusione nel tetto del fondo dei compensi incentivanti le funzioni tecniche ed a seguito delle indicazioni per cui la incentivazione delle opere avviate prima della entrata in vigore delle nuove regole dettate dal D.Lgs. n. 50/2017 deve essere effettuata sulla base delle regole in vigore al momento in cui l’opera è stata approvata, si determinano numerose ed importanti novità di cui le amministrazioni devono tenere conto. Non si può non ricordare in premessa che la incentivazione delle funzioni tecniche continua ad essere subordinata alla approvazione da parte degli enti di una disposizione regolamentare e di una specifica norma del contratto collettivo decentrato integrativo.

Il decreto correttivo al codice degli appalti

Alcune importanti modifiche alla incentivazione delle funzioni tecniche sono contenute nel decreto legislativo cd correttivo del codice degli appalti, che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le modifiche sono contenute nel nuovo testo dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di incentivo delle funzioni tecniche.
La modifica al comma 1 stabilisce che gli incentivi delle funzioni tecniche si applicano anche ai “singoli appalti di forniture e servizi”, oltre che a quelli di lavori pubblici. La modifica costituisce la formalizzazione di un orientamento applicativo consolidato nelle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, per le quali era da considerare acquisito che questi incentivi spettano anche per le attività svolte nell’ambito degli appalti di forniture e servizi.
Il comma 2 viene interamente riscritto.
Con una prima modifica viene stabilito che l’ambito della incentivazione è il seguente: “le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. In tal modo, rispetto al testo previgente, si formalizza la incentivazione delle attività svolte per gli appalti di forniture e di servizi.

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