No all’ingresso in Comune degli assunti dalle società

Fonte: IL SOLE 24ORE

La reinternalizzazione non salva i dipendenti assunti direttamente dalla società.
La costituzione di aziende in house da parte degli enti locali ha comportato, nel corso degli anni, l’instaurazione di numerosi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Trattandosi di datori di lavoro privati, le assunzioni non erano soggette a formalità particolari, rimanendo, quindi, fuori da qualsiasi vincolo e, soprattutto, dal concorso pubblico. Qualora si decidesse di riprendersi il servizio, si pone il problema dei dipendenti della società che dovrebbero transitare nella dotazione del Comune.
Non si può negare che, secondo l’articolo 31 del Dlgs 165/2001, che richiama la normativa civilistica (nello specifico, l’articolo 2112 del Codice civile), in caso di trasferimento d’azienda è prevista una specifica tutela per i dipendenti in servizio. La Corte dei conti a sezioni riunite, interpellata sul tema, con la delibera n. 4/CONTR/2012 ha ritenuto che il vincolo costituzionale dell’accesso alle dipendenze della pubblica amministrazione non possa prescindere dal concorso pubblico (articolo 97 della Costituzione). Nello specifico, il tema risultava più complesso, in quanto la società aveva posto in essere una selezione, riservata, però, ai lavoratori socialmente utili in applicazione di una legge regionale specifica. Tutto inutile, in quanto il concorso non era aperto al pubblico, ma limitato a questi lavoratori.
Varie sono le fattispecie che possono interessare il personale dell’azienda partecipata, oggetto di reinternalizzazione. Un primo gruppo è rappresentato dagli ex dipendenti dell’ente locale, che sono transitati dal Comune alla società per effetto del trasferimento dei servizi. Questa tipologia di lavoratori ha comunque sostenuto un concorso pubblico per accedere ai ruoli dell’amministrazione comunale. Sono i soggetti che rischiano meno, in quanto l’ostacolo concorso sembra superato. La seconda categoria è composta dai dipendenti assunti direttamente dalla società partecipata, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica. Questi non hanno nessun appiglio a cui attaccarsi per salvare la loro posizione. Sono, quindi, i soggetti maggiormente a rischio. Per loro non resta che la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Ma il giudice del lavoro sarà dello stesso parere? Infine, la categoria di mezzo: i dipendenti che sono stati assunti direttamente dalle aziende partecipate, avendo, però, superato una selezione che rispetti i principi dell’articolo 35 del Dlgs 165/2011. Quale sarà il loro destino? Nel parere della Corte dei conti non risulta chiaro e, di conseguenza, è vivamente consigliato un comportamento molto prudente: considerarli dipendenti pubblici appare rischioso.
La conclusione può essere una sola: i vincoli in materia di riduzione progressiva della spesa di personale, i problemi sul patto di stabilità, il vincolo sul rapporto fra spesa di personale e spesa corrente, i nuovi ingressi sottoposti al 20% e, non ultima, la sorte dei dipendenti assunti dalla società rendono praticamente impossibile la reinternalizzazione.

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