Mobilità volontaria previa ricognizione degli esuberi

Fonte: Italia Oggi

La mobilità volontaria tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche deve essere preceduta dalla verifica di dipendenti inseriti nelle liste di disponibilità, prevista dall’articolo 34-bis del dlgs 165/2001.La nuova disciplina sugli esuberi del personale pubblico, introdotta dalla spending review, il dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, non lascia dubbi sulla necessità di superare l’avviso espresso dalla Funzione pubblica col parere 198/2005 e ritenere obbligatorio per le amministrazioni di verificare se nelle liste di disponibilità siano presenti lavoratori in esubero, prima di effettuare qualsiasi assunzione a qualsiasi titolo, compresa la mobilità.A suo tempo, palazzo Vidoni in merito ai rapporti tra articoli 30 (sulla mobilità volontaria) e 34-bis (sulle misure di tutela nel mercato del lavoro per i dipendenti in disponibilità) aveva sostenuto che l’interpretazione più corretta fosse di «escludere l’obbligo di comunicazione preventiva rispetto l’acquisizione di personale in mobilità». Secondo il parere della funzione pubblica, risalente a sette anni fa, la circostanza che con la mobilità non comporti l’ingresso di nuove unità nella pubblica amministrazione, bensì uno spostamento tra enti di personale già dipendente non crea «pregiudizio per i dipendenti in situazione di disponibilità», dal momento che si copre un posto vacante presso un ente, ma se ne libera simmetricamente un altro, presso un diverso ente.La motivazione non appariva persuasiva nemmeno all’epoca dell’emanazione del parere, perché influenzata esclusivamente da logiche finanziarie. È evidente che per il lavoratore pubblico in disponibilità e, dunque, alle soglie del licenziamento, è fondamentale poter contare sulla possibilità di ricollocarsi in un ente ove sia evidenziata la carenza di organico, piuttosto che in un altro. Condizioni come la distanza dalla residenza, le modalità lavorative, l’organizzazione sono, ovviamente, fondamentali per un incontro domanda offerta.Altrettanto fondamentale, per un lavoratore alle soglie del licenziamento, è conoscere in anticipo se un ente abbia possibilità ed intenzione di assumere qualcuno, per categoria, profilo e mansione corrispondenti, in modo da potersi proporre per ottenere l’assunzione.Lo scopo precipuo dell’articolo 34-bis del dlgs 165/2001 è consentire ai dipendenti in disponibilità di ottenere una proposta di assunzione mediante mobilità obbligatoria, da parte di un’amministrazione che intenda bandire un concorso, così da tirare fuori il dipendente in esubero dal rischio del licenziamento. È evidente che se l’articolo 34-bis si esclude dal campo di applicazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del dlgs 165/2001, le tutele e le opportunità per il lavoratore in disponibilità si riducono drasticamente. Il che risulta contrastare con un nuovo assetto normativo, introdotto nel 2009, che rende le procedure per mobilità sostanzialmente identiche a quelle dei concorsi, essendo necessario un avviso pubblico. Non pare abbia coerenza ridurre le tutele ai lavoratori in disponibilità ai meri adempimenti obbligatori connessi ad assunzioni per concorsi (sempre più rare), senza coinvolgerli in procedure per trasferimenti, ormai per altro pubbliche.Il tutto, comunque, non regge più alla luce dell’articolo 2, comma 13, della legge 135/2012. Tale disposizione impone al dipartimento della funzione pubblica di censire e redigere un elenco dei posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni, da pubblicare sul relativo sito web.I dipendenti in disponibilità avranno il diritto di presentare domanda di ricollocazione in quei posti vacanti, con simmetrico obbligo di accoglimento, da parte delle amministrazioni, che, in caso contrario «non possono procedere ad assunzioni di personale».Non pare più possibile, allora, che un’amministrazione assuma mediante mobilità volontaria, senza curarsi di attuare le previsioni dell’articolo 34-bis. Infatti, visto il diritto soggettivo riconosciuto ad un dipendente in disponibilità di presentare domanda su un posto vacante, se si consentisse all’amministrazione di rendere indisponibile il posto si vulnererebbe il diritto del lavoratore di attivarsi autonomamente, per ricollocarsi.

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