L’insulto al superiore non vale il licenziamento

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’utilizzo da parte del lavoratore di parole offensive e volgari nei confronti di un responsabile aziendale a lui gerarchicamente sovraordinato costituisce insubordinazione di grado lieve e giustifica, alla luce della disciplina delineata dal contratto collettivo, una mera sanzione conservativa, risultando sproporzionata, per contro, l’irrogazione di un provvedimento espulsivo. A tale conclusione è pervenuta la Cassazione con la sentenza 2692/15 sul presupposto che ad attenuare gli effetti della condotta offensiva e volgare contro il superiore, come tale connotata dei tratti tipici della insubordinazione, si ponevano la convinzione del lavoratore di essere vittima di una delazione e l’ulteriore circostanza per cui non era stata rifiutata da quest’ultimo la prestazione lavorativa e neppure risultavano contestati i poteri gerarchici del responsabile aziendale.

Su tali considerazioni, è stata confermata la decisione della corte territoriale di annullare il licenziamento in tronco e disporre la reintegrazione sul posto di lavoro del dipendente. La sentenza costituisce la rappresentazione plastica degli effetti che direttamente discendono dal nuovo regime dell’articolo 18 di cui alla legge 300/70, in punto di tutela sanzionatoria ricollegata all’illegittimità del licenziamento disciplinare. La legge Fornero, che ha introdotto nell’articolo un nuovo comma 4, ha limitato la reintegrazione in servizio alle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia fondato sulla contestazione di fatti insussistenti o di fatti disciplinarmente rilevanti a cui, tuttavia, la contrattazione collettiva o i codici disciplinari applicabili ricolleghino una sanzione conservativa.

È proprio sulla scorta di questo nuovo apparato sanzionatorio che la Cassazione ha ritenuto di confermare la decisione della Corte d’appello di Napoli sulla reintegrazione in servizio del lavoratore, stigmatizzando che il contratto collettivo applicato ricollegava alla insubordinazione lieve una mera sanzione conservativa, mentre lo stesso contratto collettivo prevedeva il licenziamento per giusta causa quale sanzione disciplinare per la diversa ipotesi di insubordinazione grave, accostata a sua volta ad altre fattispecie costituite da reati accertati con sentenza definitiva, quali il furto o il danneggiamento.

Rispetto a questo quadro normativo, in forza del quale è tuttora prevista la reintegrazione del lavoratore responsabile di episodi disciplinari rilevanti, ma ricollegati dalla contrattazione collettiva a provvedimenti conservativi, il nuovo regime di tutela previsto dallo schema di dlgs sul contratto di lavoro a tutele crescenti costituisce un cambio di rotta importante. Il nuovo regime, attualmente all’esame della commissione lavoro delle Camere, prevede che in caso di licenziamento disciplinare la reintegrazione sia possibile unicamente se viene direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale alla base della contestazione di addebito, mentre risulta eliminato ogni riferimento alla contrattazione collettiva e alle previsioni dei codici disciplinari. L’inversione che si registra rispetto alla disciplina vigente dell’articolo 18 è significativa perché in quella stessa ipotesi del lavoratore che abbia proferito parole offensive e volgari nei confronti del responsabile aziendale, a prescindere da ogni giudizio di proporzionalità e dalle stesse previsioni sanzionatorie della disciplina collettiva di riferimento, non potrà essere applicata la tutela reintegratoria, ma liquidato un indennizzo risarcitorio in misura proporzionale all’anzianità di servizio.

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