Limiti temporali e di spesa per il “bonus bebè” 2018

L’Inps pubblica la circolare n. 50 contenente istruzioni sulle principali disposizioni vigenti per l’assegno di natalità. L’Inps illustra il quadro normativo del “bonus bebè“, i requisiti e le modalità per usufruire dell’assegno, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 rispetto alla disciplina generale della legge 190/2014.

L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. Bonus Bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età.

L’assegno di natalità 2018 sarà corrisposto mensilmente dall’Inps sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata preliminarmente dal genitore, anche affidatario, il cui nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
La prestazione sarà pari a 960 euro, che potranno arrivare al massimo di 1.920 euro se l’ISEE è inferiore a 7000 euro annui.

I requisiti indispensabili per presentare l’istanza sono:

  • valore ISEE,
  • residenza in Italia,
  • convivenza con il minorenne,
  • cittadinanza italiana,
  • comunitaria o extracomunitaria ai sensi della circolare n. 214/2016.

La prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore mentre in caso di domanda tardiva decorrerà dalla data della domanda stessa.
La domanda deve essere presentata in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, corredando all’istanza il modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile sul sito dell’Istituto, salvo che tale modello sia già stato presentato in occasione di altre domande di prestazione. Il termine per fare domanda è 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.

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